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VIAGGI ORGANIZZATI: COME FREGARE IL TURISTA
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Comunicato 
25 febbraio 2002 0:00
 



Roma, 25 febbraio 2002. Sembrava che la direttiva comunitaria (1) e il successivo decreto legislativo italiano (2) avessero messo la parola fine alle fregature per il turista che acquista un pacchetto di vacanze organizzate. Ma non e' cosi' -dichiara Primo Mastrantoni, segretario dell'Aduc- perche' tra le pieghe del decreto legislativo si scoprono alcuni trabocchetti. Vediamone alcuni. Come e' noto all'atto della prenotazione di un pacchetto turistico occorre versare una caparra del 25% del costo complessivo. Non e' consentito al tour operator o all'agenzia chiedere una percentuale superiore al 25% ma, questa e' la prima trappola, non esistono penalita' in caso di violazione della norma. Vale a dire che l'operatore turistico non e' perseguibile se chiede e ottiene una caparra superiore al 25% stabilito dalla legge. La caparra inoltre deve essere restituita in caso di recesso, se sopraggiungono fatti non imputabili al viaggiatore (malattia, guerre, epidemie e terremoti nel luogo di destinazione) ma, seconda trappola, la legge non prevede il divieto per l'operatore turistico di chiedere una penale per il recesso. Certo il turista puo' ricorre in giudizio per far valere i propri diritti, opponendosi alle clausole vessatorie del contratto (3), ma deve aprire una vertenza con i relativi tempi di attesa (la caparra rimane nel frattempo nelle tasche all'operatore turistico!). Il consiglio che suggeriamo al consumatore e' ovviamente quello di controllare la percentuale della caparra prevista nel contratto e le regole per la restituzione in caso di recesso.
(1) Direttiva CEE n.314/1990;
(2) Decreto legislativo n. 111/1995;
(3) Art. 1469-bis del Codice Civile.
 
 
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