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Tari discriminatoria per villeggianti saltuari seconde case
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Lettera 
23 ottobre 2023 0:00
 
E’ tempo di richiesta di pagamento della TARI da parte dell’Am.ne comunale Procenese, la quale prosegue – in tutti i Regolamenti approvati dal 2014 in poi, sino all’attuale del 2020 – nella comoda operazione di “tosatura” dei villeggianti stagionali, proprietari delle seconde case. Pretendendo anche da quest'ultimi che a Proceno vi soggiornano per taluni mesi dell’anno (per poi rientrare nella città di residenza sita in altro Comune ove pagano un'altra intera Tari), un versamento per la raccolta dei rifiuti domestici parametrato ai 12 mesi dell’anno, come per i residenti stabili di Proceno, i cui rifiuti
vengono effettivamente prodotti e raccolti dal servizio comunale affidato a Italservice per tutti i 12 mesi dell’anno. Cosicché i cd. "villeggianti" sono onerati dal pagamento di 2 Tari (per 12 mesi in Proceno + 12 mesi nella città di residenza) come se possedessero il dono dell'ubiquità!
Il Comune di Proceno, nonostante reiterate sollecitazioni ispirate a ragionevolezza ed equità, ha proseguito nella sua intransigenza, mentre altri Comuni, ad esempio come Viterbo - in considerazione di un soggiorno dei villeggianti inferiore a 183 giorni per sommatoria (6 mesi), e quindi ad una produzione di rifiuti inferiore a quella dei residenti stabili - ha previsto nel proprio Regolamento Tari uno sconto forfettario, in via equitativa, del 30%.
Devono sapere gli amministratori Comunali che l’equiparazione economica della Tari dei soggiornanti saltuari (estivi e non) a quella dei residenti stabili, è illegittima perché non tiene conto della “inferiore quantità di rifiuti” prodotta dai cd. villeggianti, tant’è che talune Commissioni tributarie Provinciali e Regionali hanno dichiarato il diritto dei villeggianti a disapplicare il Regolamento comunale illegittimo e accordato al contribuente (ricorrente avverso
l’indebita pretesa Comunale), lo sconto equitativo, oramai diffuso, del 30%.
Tutto quanto sopra sintetizzato, lo si ritrova giuridicamente
argomentato nell’articolo allegato, leggibile al link: Tari_villeggianti_discriminatoria.pdf (dirittolavoro.altervista.org)
Ci si chiede (eminentemente per ragioni di giustizia piuttosto che economiche), se gli amministratori del Comune di Proceno vogliano continuare nel loro comportamento irragionevole che li porterà ad andare incontro, prima o poi, a cause giudiziarie, ovvero – nel loro stesso interesse ad un rapporto sereno con i soggiornanti saltuari – si determineranno (dopo tanti anni di sopportata “tosatura” da parte di quest’ultimi) - ad adeguarsi a quanto praticato da altri Comuni, come esemplificativamente ma non solo, Viterbo.
Mario, dalla provincia di RM

Risposta:
conosciamo la problematica, e il problema è politico e non giuridico. Fin quando le norme non prevedono che la Tari sia commisurata alla quantità di rifiuti prodotti e, allo stato, che le eventuali riduzioni come nel caso da lei esposto siano a discrezione dell'amministrazione, non è possibile vantare un diritto. Anche se questo non esclude che, caso per caso, siano possibili azioni che, risolte a vantaggio del ricorrente, comunque, hanno validità solo per lo specifico.
Qui le norme
 
 
 
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Direttore Domenico Murrone
 
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