Aduc sta ricevendo numerose richieste di consulenza da parte di beneficiari di
Buoni Fruttiferi Postali a termine che si vedono negare il pagamento per l'intervenuta prescrizione decennale dopo la data di scadenza. In particolare, il fenomeno
riguarda le serie da AA1 ad AA5 emesse a partire dal 28 dicembre 2000 e con una sola data di scadenza al posto delle due fino ad allora previste. Ciò è accaduto fino al 31 dicembre 2002, ultimo giorno di emissione della serie AA5 e dopo il quale non sono stati emesse più serie a termine.
Le serie interessate, con le caratteristiche di ciascuna, sono:
Serie |
Periodo di emissione |
Durata |
Rendimento a scadenza |
Rendimento annuo composto |
AA1 |
28/12/2000 13/04/2001 |
6 anni |
35% |
5,13% |
AA2 |
14/04/2001
22/10/2001 |
7 anni |
40% |
4,92% |
AA3 |
23/10/2001
02/05/202 |
7 anni |
35% |
4,38% |
AA4 |
03/05/2002
20/09/2002 |
7 anni |
40% |
4,92% |
AA5 |
21/09/2002
31/12/2002 |
7 anni |
35% |
4,38% |
L'imposta sugli interessi che grava su tutte le serie è del 12,5% mentre non si applica l'imposta di bollo, che ai tempi non esisteva ancora.
In queste serie,
i certificati non riportavano più in stampa il numero di serie, i rendimenti e la scadenza. Negli uffici postali veniva incollato sul retro un adesivo con le caratteristiche della serie in vigore e veniva poi apposto un timbro che colpiva in parte l'adesivo ed in parte il certificato.
Stiamo verificando che non poche volte l'adesivo è assente, e ne è prova l'inesistenza della parte di timbro che dovrebbe essere presente sul certificato. In mancanza di elementi essenziali riportati sul Buono, il beneficiario non può ad esempio verificarne la scadenza e il conseguente termine di prescrizione.
Il foglio informativo di ciascuna emissione specificava che la
sottoscrizione del buono implica la conoscenza e l'accettazione del regolamento e delle condizioni applicate. Ma ciò
può non essere sufficiente ad esentare le Poste da responsabilità in caso di contestazioni ad esempio sul termine di prescrizione, ma non solo.
I Decreti Ministeriali di emissione prevedevano, al fine di assicurare la trasparenza delle condizioni, che fossero
messi a disposizione della clientela i fogli informativi riportanti le condizioni, e che
una copia degli stessi fosse consegnata al sottoscrittore.
Le Poste possono trovarsi in difficoltà nel dimostrare di aver adempiuto a tali doveri di informazione, in particolare al secondo.
Ancora, secondo la nota sentenza di
Cassazione a Sezioni Unite 15/06/2007, n. 13979, il collocamento dei buoni dà luogo alla conclusione di un accordo negoziale tra emittente e sottoscrittore e, nell’ambito di detto accordo, l’intermediario propone al cliente e quest’ultimo accetta di porre in essere
un'operazione finanziaria caratterizzata dalle condizioni espressamente indicate sul retro dei buoni oggetto di collocamento, i quali vengono compilati, firmati, bollati e consegnati al sottoscrittore dall'ufficio emittente.
In poche parole, viene sancito il principio secondo cui
vale ciò che è riportato dalle condizioni presenti sul Buoni Fruttifero, e niente altro.
Ci sono quindi le condizioni per reclamare e poi rivolgersi
all'Arbitro Bancario Finanziario. In caso di esito negativo del ricorso vi è sempre la strada della vertenza davanti al
Giudice di Pace oppure al
Giudice Ordinario, a seconda dell'importo oggetto di contestazione.
Aduc ricorda l'apposita sezione all'interno del proprio canale Investire Informati dove sono trattate tutte le tematiche riguardanti i Buoni Fruttiferi Postali.