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Pacchetti viaggio, cosa cambia da oggi
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Articolo di Rita Sabelli
2 luglio 2018 13:39
 
Dal 1 Luglio 2018 si applicano nuove regole ai contratti stipulati con tour operator o agenzie di viaggio relativamente ai cosiddetti “pacchetti turistici” , formule “tutto compreso” con abbinamento di più servizi turistici (pernottamento, viaggio, noleggio auto, etc.). Entra infatti in vigore un decreto legislativo che recepisce una nuova direttiva europea (1).

Tra novità e conferme troviamo:
- moduli informativi standard con tutte le informazioni utili da conoscere prima della sottoscrizione del contratto, diversi a seconda del tipo di contratto o servizio turistico collegato. Si tratta di una parte delle informazioni precontrattuali che la nuova normativa ha ampliato e reso parte integrante del contratto senza possibilità di modifica se non con l’accordo esplicito delle parti;
- al viaggiatore devono essere forniti i dati di contatto di un rappresentante locale dell’organizzatore e di un punto di contatto o altro servizio che gli consenta di comunicare rapidamente ed efficacemente per chiedere assistenza o presentare reclami;
- diminuzione dal 10 all’8% della percentuale massima di variazione del prezzo del pacchetto possibile solo fino a 20 gg prima della partenza e motivi precisi e documentati (variazione nel costo dei trasporti in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia, variazione dei tassi di cambio, variazioni di diritti e tasse, etc.). In caso di aumento superiore all’8% il viaggiatore può recedere senza costi entro un termine ragionevole specificato dall’organizzatore (prima erano sette giorni lavorativi per legge);
- analogamente e per gli stessi motivi i contratti devono anche prevedere la possibilità di una diminuzione del prezzo con i criteri di sua applicazione (principio di reciprocità);
- variazione condizioni contrattuali prima della partenza: comunicazione del viaggiatore di non accettazione non più entro 2 giorni lavorativi dalla partenza ma entro il termine -ragionevole- proposto dall’organizzatore. Le variazioni in termini generali non sono possibili a meno che l’organizzatore non si riservi questa possibilità contrattualmente e che comunque si tratti di variazioni di scarsa importanza;
- cambia il diritto di recesso del viaggiatore: il classico recesso per ripensamento vale SOLO per i contratti stipulati fuori dai locali commerciali e va esercitato entro 5 giorni. Nel contempo viene però meglio precisato il diritto del consumatore di rescindere il contratto in qualsiasi momento prima della partenza, con pagamento di spese standard che l’organizzatore deve specificare e che -in termini generali- aumentano all’avvicinarsi della data di partenza. Le suddette “spese di recesso” non sono dovute nel caso di recesso dovuto al verificarsi di circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze;
- possibilità per il viaggiatore di cedere il pacchetto a terzi con comunicazione entro e non oltre sette giorni prima della partenza. Questa possibilità costituisce tra l’altro un’ottima alternativa al recesso nei casi frequenti in cui il viaggiatore si trovi impossibilitato a partire per motivi personali, anche considerando che a fronte del recesso vi sarebbero spese da pagare non sempre o non facilmente coperte dall’eventuale assicurazione sottoscritta;
- nessuna novità sulle assicurazioni abbinate al pacchetto: obbligatorie quella per responsabilità civile e a protezione di fallimenti e insolvenze, facoltativa quella a copertura di imprevisti del viaggiatore che impediscano il viaggio (es.motivi di salute propri o di un parente), che coprono le “penali” di recesso;
- ribadito il concetto di “vacanza rovinata” con la conseguente possibilità di ottenere, oltre alla risoluzione del contratto con rimborso del prezzo pagato, anche il risarcimento del danno correlato “al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”;
- nuove responsabilità per i venditore (agenzie di viaggi);
- sanzioni più articolate -e alte- rispetto a prima;
- tolto il termine di 10 giorni dal rientro per l’invio dei reclami. Gli stessi, che in termini generali vanno inviati comunque il prima possibile alla controparte contrattuale, possono sempre essere fatti al venditore/agenzia di viaggi (se c’e’) che deve inoltrarli all’organizzatore/tour operator.

Qui la scheda pratica aggiornata

(1) Direttiva (UE) 2015/2302 recepita dal D.lgs. 62/2018
 
 
 
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