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Tassi conto deposito. Arbitro Bancario Finanziario: NO alla variazione con decisione unilaterale della banca
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Articolo di Redazione
6 giugno 2013 14:50
 
Manteniamo alta l'attenzione sulla corretta applicazione dell'articolo 118 del Testo Unico Bancario.
L’Arbitro Bancario Finanziario-ABF (Collegio di Roma 2202/13) ha dato ragione ad un risparmiatore che, rivoltosi all'Aduc, aveva, tramite noi, presentato ricorso all'ABF perche' si era visto diminuire, con modalità non corrette, il tasso a suo credito applicato ad un conto di deposito.
Questo il caso.
Il risparmiatore aveva, presso una banca, un conto di deposito inizialmente remunerato al tasso dell'1,50% su base annua. Tale tasso era stato poi ridotto, con due successive modifiche unilaterali dell'intermediario, una prima volta all'1,20% ed una seconda all'1%.
Come è noto l'art. 118 del Testo Unico Bancario (TUB) consente alle banche di introdurre in modo unilaterale -vale a dire senza il consenso del client - modifiche peggiorative alle condizioni applicate ai servizi svolti, attraverso il meccanismo seguente: le banche comunicano, per scritto, alla clientela il proprio intento di variare le condizioni ed avvisano quest'ultima che ha la facoltà di recedere dal contratto entro un tempo determinato; in mancanza di recesso le condizioni sì intenderanno accettate.
Il vantaggio concesso alla banca non è di poco conto se solo si riflette sulla assoluta eccezionalità della variabilità di un contratto a discrezione di una parte sola.
A causa di questa assoluta eccezionalità, la legge subordina lo ius variandi (così viene anche chiamata la facoltà della banca) al rispetto di un ulteriore fondamentale requisito costituito dalla esistenza e dalla esplicitazione di un "giustificato motivo" che legittimi l'introduzione della modifica.
In base alle indicazioni di una importante Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 febbraio 2007, il motivo posto alla base della proposta di modifica, deve essere individuato in maniera sufficientemente precisa sì da consentire al cliente di valutare la congruità della variazione proposta dalla banca rispetto alla motivazione che la sorregge. In altre parole la legge vuole assicurare una correlazione stretta fra motivo, da una parte e variazione, dall'altra in modo che al cliente si è reso possibile sindacare la correttezza dell'operato della banca.
Nel nostro caso la banca interessata aveva motivato la variazione peggiorativa attraverso il riferimento al "andamento del mercato dei tassi" (testuale).
L'ABF ha ritenuto insussistente, nella fattispecie, il "giustificato motivo" per la evidente carenza di specificità della motivazione addotta.
In conseguenza di ciò, sostiene l'Arbitro, le variazioni proposte dalla banca devono considerarsi inefficaci e non opponibili al cliente e, di conseguenza, ordina che al cliente siano riconosciuti gli interessi al maggior tasso originariamente previsto. All'argomentazione della banca che il cliente non era receduto dal contratto, l’Arbitro ha replicato considerandola non pertinente.
Ci auguriamo che questa decisione possa essere utile ai risparmiatori che si trovino nella medesima situazione.
 
 
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