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 ITALIA - ITALIA - Censura. Fnsi: non vietabile la pubblicazione di intercettazioni su favori sessuali fra politici
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Notizia 
6 marzo 2010 12:25
 
'Il presidente dell'Anm, Luca Palamara, ha posto all'attenzione, anche dei giornalisti, una questione che merita sempre molto rigore e sensibilita' quando puo' o diventa materia di pubblicazione: le intercettazioni che riguardino la vita sessuale delle persone. In linea di principio generale ha ragione a richiamare un limite. Ma le notizie afferenti la sfera sessuale di persone inquisite, contenute in atti giudiziari disponibili e collegate a comportamenti autoritari, di scambio di favori, di affermazione di un potere, non sono ne' possono essere censurabili ne' vietate; fatta salva, ovviamente, la tutela di persone terze'. E 'quanto afferma in una nota il segretario della Fnsi Franco Siddi.

'Il fatto che si riapra la discussione alla luce di una inchiesta che sta cercando di far luce su quello che appare come uno degli scandali pubblici piu' gravi del nostro Paese, indica semmai che c'e' un fiume in piena e che quando si aprono le cataratte e' difficile immaginare vincoli plausibili e sostenibili per l'informazione e, quindi, per il diritto dei cittadini a conoscere i fatti di interesse pubblico'. Ai giornalisti e' richiesto di avere sempre ben presente 'quando hanno documenti - intercettazioni nel caso - contenenti notizie che riguardino la vita sessuale delle persone, i codici deontologici'.

'E in particolare va ricordato che il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico nel rispetto dell'essenzialita' dell'informazione e' un dovere, con l'unica avvertenza che vanno evitati riferimenti a congiunti o a altri soggetti non interessati ai fatti'.Siddi fa poi riferimento alla necessita' di garanzie di 'un sistema che deve fissare attraverso udienza preliminare di tutte gli interessati al processo (accusa, difesa, giudice) le parti delle intercettazioni effettivamente da allegare ai provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. In secondo luogo andrebbe circoscritto il campo delle materie o dei documenti oggetto del segreto giudiziario, limitandone nel tempo stabilito la sua durata', conclude Siddi.
 
 
 
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