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 ITALIA - ITALIA - Conduttore radiofonico condannato per non aver censurato interventi ascoltatori in diretta
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Notizia 
8 aprile 2010 10:59
 
Leopoldo Siegel 'in qualita' di conduttore radiotelevisivo di un trasmissione in diretta' non ha adottato 'idonei accorgimenti' per evitare che i radioascoltatori, intervenuti durante la trasmissione 'Filo Diretto' andata in onda su Radio Padania due anni e mezzo fa, pronunciassero espressioni denigratorie nei confronti non solo di Gad Lerner ma anche del 'popolo' rom ed ebreo. E' quanto scrive il Tribunale di Milano nelle motivazioni con cui lo scorso 22 febbraio Siegel, accusato di diffamazione a mezzo stampa aggravata dalla discriminazione e dall'odio razziale, e' stato condannato a 1000 euro di multa e a versare, a titolo di risarcimento, 10 mila euro a Lerner.
La vicenda ha al centro la puntata di 'Filo diretto' del 27 settembre 2007. Traendo spunto dalla trasmissione 'L'infedele' su La7, che la sera prima aveva trattato il tema dei nomadi rom, Siegel, secondo la ricostruzione del pm Maurizio Romanelli e del giudice Maria Rispoli, pronuncio' nei confronti di Lerner 'epiteti ingiuriosi come 'nasone ciarlatano', 'lo vado a prendere in Sinagoga per il collo''. Oltre a cio', il conduttore di 'Filo Diretto' aveva invitato i radioascoltatori a 'esprimere liberamente il loro pensiero' provocando in tal modo interventi 'molto polemici' e soprattutto 'connotati da espressioni discriminatorie sia nei confronti del popolo ebreo che del popolo rom del tipo 'meglio usurai che schiavisti''.
Per il giudice 'non vi e' dubbio' che le varie espressioni usate da Siegel abbiano una portata 'oggettivamente offensiva' come quella di 'nasone ciarlatano' in quanto, come ha sostenuto anche in aula l'avvocato Daniela Dawan, legale di Lerner, il termine 'nasone' 'puo' anche essere usato come sinonimo di 'ebreo' inteso in senso dispregiativo, costituente uno stereotipo del linguaggio antisemita'.
In particolare, nelle motivazioni si sostiene che Siegel, proprio per il suo ruolo di conduttore, 'doveva utilizzare idonei accorgimenti per evitare possibili abusi', come identificare chi era intervenuto o in caso 'di frasi sconvenienti' disattivare il collegamento'.
Inoltre, anche se la responsabilita' delle frasi diffamatorie ai danni di Lerner e quelle discriminatorie verso rom ed ebrei e' da attribuire a ignoti ascoltatori, non c'e' 'prova del fatto che l'imputato abbia sollecitato i suoi interlocutori a usare un linguaggio contenuto e a non cadere in espressioni denigratorie'. Anzi 'di frequente Siegel ha risposto solo con un 'grazie' agli interventi offensivi degli interlocutori e non si e' dissociato apertamente', mostrando cosi' 'di aderire alle espressioni usate' dai radioascoltatori in una trasmissione che per il giudice aveva un 'taglio discriminatorio'.
'In questo senso - e' scritto ancora nelle motivazioni - va riconosciuta la responsabilita' penale dell'imputato (compresa la sussistenza dell'aggravante della discriminazione dell'odio razziale, ndr) anche a titolo di concorso con soggetti rimasti sconosciuti' e cioe' 'per aver dato l'occasione ai radioascoltatori' di denigrare Lerner e rom ed ebrei.
 
 
 
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