La regola interna di un’impresa che vieta di indossare in modo visibile segni religiosi, filosofici o spirituali non costituisce una discriminazione diretta se applicata in maniera generale e indiscriminata
Secondo la Corte, la religione e le convinzioni personali devono essere considerate un solo e unico motivo di discriminazione, altrimenti pregiudicando il quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro stabilito dal diritto dell’Unione, più in particolare dalla direttiva 2000/78
Sentenza della Corte nella causa C?344/20 | S.C.R.L. (Abbigliamento con connotazione religiosa)
In allegato il comunicato stampa in italiano