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 U.E. - U.E. - Diffamazione Internet. Si puo' agire nel proprio Stato contro diffamazioni su siti di Paesi comunitari. Corte Giustizia Ue
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Notizia 
13 luglio 2017 11:19
 
La Bolagsupplysningen OÜ è una società con sede a Tallinn, Estonia, che svolge la maggior parte delle proprie attività in Svezia. Essa è stata iscritta in una lista nera sul sito Internet della Svensk Handel AB, un’associazione professionale svedese, per avere commesso «truffe e frodi». In risposta a tale inserimento sono stati pubblicati più di 1000 commenti. La società ha avviato un procedimento contro l’associazione professionale svedese in Estonia, chiedendo al giudice di disporre la rimozione dalla lista nera e la cancellazione dei commenti pubblicati sul sito Internet. La società ha inoltre chiesto il risarcimento del danno causato alla sua attività commerciale, quantificato in EUR 56 634,99.
Nell’ambito di un’impugnazione dinanzi al Riigikohus (Corte suprema, Estonia) è sorta la questione se i giudici estoni siano competenti a conoscere della controversia ai sensi del diritto dell’Unione. In termini più generali, nel contesto di tale causa la Corte è invitata a elaborare le norme di competenza in relazione al danno alla reputazione cagionato dalle pubblicazioni su Internet.
La regola generale che disciplina la competenza internazionale ai sensi del diritto dell’Unione prevede che l’azione sia esperita contro il convenuto nello Stato in cui quest’ultimo è domiciliato, che nel caso di specie sarebbe la Svezia. Tuttavia, la Bolagsupplysningen OÜ invoca un’eccezione a tale regola generale, che consente di esercitare un’azione nello Stato membro in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Si tratta di una regola speciale di competenza.
La Corte di giustizia ha già dichiarato che nelle azioni proposte da persone fisiche, il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire è lo Stato in cui si trova il «centro degli interessi» di tali persone4. La regola di competenza speciale basata sul centro degli interessi consente al danneggiato di proporre dinanzi al giudice di un unico Stato membro un ricorso per i danni subiti in tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea. Se così non fosse, egli dovrebbe rivolgersi separatamente ai giudici di ciascuno Stato membro pertinente.
La Bolagsupplysningen OÜ chiede al giudice estone di applicare la regola di competenza speciale basata sul centro degli interessi a una persona giuridica. La Bolagsupplysningen OÜ afferma che il suo centro degli interessi si trova in Estonia, sebbene eserciti la propria attività commerciale in Svezia. A sostegno di tale affermazione essa si basa sul fatto che la direzione, l’attività economica, a contabilità, lo sviluppo dell’attività e i servizi legati al personale si trovano in tale Stato membro e i suoi redditi sono ivi trasferiti dalla Svezia.
Nelle sue odierne conclusioni, l’avvocato generale Michal Bobek ritiene che una persona giuridica, la quale lamenti una violazione dei propri diritti della personalità cagionata da informazioni pubblicate su Internet, possa adire il giudice dello Stato membro in cui si trova il centro dei suoi interessi, per la totalità del danno subito.
A parere dell’avvocato generale, le persone giuridiche possono godere della protezione dei loro diritti della personalità. Tuttavia, aspetto che è ancora più importante, il buon nome e la reputazione delle persone giuridiche negli Stati membri sono tutelati non soltanto a livello di diritti fondamentali, ma più comunemente a livello legislativo. Per le «semplici» azioni extracontrattuali devono esservi norme di competenza equivalenti nel diritto dell’Unione che consentano di individuare il giudice competente a conoscere di un’azione come quella proposta nel procedimento principale.
L’avvocato generale aggiunge, poi, che non esistono motivi validi per cui le norme di competenza debbano essere applicate in maniera diversa a seconda che l’attore sia una persona fisica o giuridica. A suo avviso, un tale approccio sarebbe basato sulla presunzione che una persona fisica sia la «parte più debole» nel procedimento rispetto a un convenuto che è una persona giuridica. Secondo l’avvocato generale, Internet ha cambiato completamente tale presunzione, data la facilità con la quale le persone fisiche possono pubblicare informazioni online.
Inoltre, l’avvocato generale suggerisce che per la regola di competenza speciale per le azioni per diffamazione tramite Internet, il luogo in cui il danno è avvenuto è presumibilmente quello in cui la reputazione della persona è stata maggiormente lesa. Nei casi di diffamazione, tale luogo è il vero centro della controversia, che, a sua volta, è presumibilmente il luogo in cui quella persona (fisica o giuridica) ha il proprio centro degli interessi.
Al fine di stabilire il centro degli interessi delle persone giuridiche, l’avvocato generale considera che i fattori rilevanti sono presumibilmente le principali attività commerciali o professionali di altro tipo, che saranno determinate in modo più preciso sulla base del fatturato o del numero di clienti o di altri contatti professionali. L’avvocato generale ritiene che la sede della persona giuridica possa essere presa in considerazione, ma se in tale Stato membro non vengono svolte attività professionali e la persona giuridica non vi realizza alcun fatturato, il centro degli interessi non può essere individuato in tale luogo. L’avvocato generale riconosce che per le persone fisiche e giuridiche può esistere più di un centro degli interessi, ma in tal caso spetterà all’attore scegliere lo Stato membro in cui agire in giudizio. Una volta operata tale scelta, e in pendenza del procedimento, non potrà agire in giudizio altrove.
Infine, l’avvocato generale considera che il giudice pertinente avrà competenza piena a pronunciarsi sulla totalità del presunto danno e a decidere quali provvedimenti concedere, compresa, come nel caso di specie, una misura inibitoria volta alla correzione e alla rimozione delle informazioni controverse.
 
 
 
 
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Direttore Domenico Murrone
 
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