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 ITALIA - ITALIA - Onemeet: ancora messaggi ingannevoli, non rispetta prescrizioni e l'Antitrust apre nuovo procedimento
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Notizia 
28 giugno 2010 15:04
 
 Onemeet, sito di incontri, già sanzionato dall'Antitrust per messaggi pubblicitari ingannevoli, è di nuovo sotto la lente dell'Autorità per la concorrenza ed il mercato, perché reitera i comportamenti già sanzionati, non ottemperando alla delibera di condanna.
Onemeet, fra l'altro, aveva tentato di far chiudere un forum Aduc titolato "ATTENZIONE Sottoscrizioni OneMEET" in cui consumatori discutevano dell'equivocità dei messaggi pubblicitari, e di far cancellare alcune lettere in cui gli utenti ci chiedevano consiglio.
Nonostante tutto, sul Bollettino, come motivazione del nuovo procedimento, l'Antitrust descrive i contenuti del sito: 
“offerta speciale ... ABBONAMENTO ‘LIGHT’, euro 27 (cancellato con una barra), euro 9,90”, seguita dalla scritta (a caratteri molto più ridotti): “la tariffa scontata è valida per i primi 10 giorni dalla data di attivazione del servizio” e dall’ulteriore informazione “Stai acquistando un abbonamento promozionale al servizio Onemmet alla tariffa scontata di euro 9,90 per i primi 10 giorni”, con accanto il link Vedi condizioni generali”. Seguono i campi da compilare, con i dati personali e le coordinate bancarie per il pagamento con carta di credito, al fine di sottoscrivere l’abbonamento. Data la struttura della
pagina internet, l’utente finisce per attivare un abbonamento annuale, credendo invece di avere sottoscritto un abbonamento per soli 10 giorni. Sono, infatti, riportate informazioni molto ambigue sulla natura delle offerte promosse. Inoltre, in nessuna parte del sito è precisato che l’unica tipologia di abbonamento è quella annuale e che le quattro opzioni descritte nelle icone rappresentano solo diverse modalità di versamento degli acconti per l’abbonamento annuale.
D’altra parte, non vi è un passaggio obbligatorio alla pagina dove è riportato il “Contratto di Abbonamento/Condizioni di utilizzo”, ossia che descrive le condizioni contrattuali dell’abbonamento proposto, ma il consumatore può registrarsi direttamente senza averne preso visione.
Più in generale, le modalità con cui viene promosso il servizio di Onemeet - con quattro distinte icone, ciascuna rappresentante ciò che sembra una tipologia distinta di abbonamento, riferendosi in realtà sempre all’iscrizione ad un abbonamento annuale – è idoneo ad indurre in errore il consumatore medio, circa il costo complessivo e la durata del contratto, pregiudicandone la capacità di effettuare scelte consapevoli. Pertanto, anche l’attuale versione del sito internet, pur presentando lievi differenze di natura formale, ripropone un contenuto sostanzialmente inalterato a quello contestato nel precedente provvedimento. Inoltre, il meccanismo dianzi descritto, che si fonda su una registrazione “gratuita”, appare meramente strumentale ad agganciare il consumatore medio per indurlo a sottoscrivere in modo non pienamente consapevole l’abbonamento annuale.
Per quanto fin qui esposto, la società Onemeet continua a porre in essere una pratica commerciale che presenta i medesimi profili di scorrettezza già accertati. 
Il citato provvedimento n. 20416, del 28 ottobre 2009, risulta comunicato al professionista in data 11 novembre 2009. Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che la pratica ritenuta scorretta è stata nuovamente diffusa successivamente all’11 novembre 2009. 
Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’articolo 27 comma 12, del Codice del Consumo, volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro.
 
 
 
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