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 ITALIA - ITALIA - Oscurare pagine giornale web? Cassazione: decidano le sezioni unite
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Notizia 
30 ottobre 2014 16:07
 
E' legittimo il sequestro preventivo tramite oscuramento della pagina web di un sito o di una testata giornalistica telematica registrata? La Cassazione, per superare l'eventuale "contrasto giurisprudenziale rispetto agli orientamenti censiti nella giurisprudenza di legittimità", invita le sezioni unite a decidere la questione una volta per tutte. In particolare, la Prima sezione penale chiede al massimo consesso di piazza Cavour "se sia ammissibile il sequestro preventivo, mediante oscuramento, anche parziale di un sito web" e, in caso affermativo, "se sia ammissibile il sequestro preventivo, mediante oscuramento, della pagina web di una testata giornalistica telematica registrata". A portare la Prima sezione penale a chiamare in causa le sezioni unite, una vicenda che ha riguardato un articolo uscito sulla pagina telematica del sito 'ilgiornale.it' dal titolo 'toh giudice Cassazione amico toga diffamata'. Secondo il Tribunale di Monza, "la disponibilità in rete della pagina oscurata avrebbe potuto concretamente aggravare le conseguenze dannose del reato". Da qui l'oscuramento della pagina telematica del sito con l'articolo incriminato. Contro la decisione, Luca Fazzo e Alessandro Sallusti hanno presentato ricorso in Cassazione. In particolare, nei motivi di ricorso è stato fatto presente che "il sequestro preventivo, mediante oscuramento, delle testate telematiche, deve ritenersi illegittimo, essendo consentito esclusivamente il sequestro probatorio della stampa da eseguirsi con le formalità e con la limitazione a sole tre copie; mentre -a detta della difesa - la misura cautelare adottata comporta disparità di trattamento e irragionevolezza della disciplina rispetto alle pubblicazioni tradizionali".
La Cassazione ha evidenziato che "esattamente i ricorrenti hanno rilevato che la parallela distribuzione dell'articolo col mezzo telematico rappresenta una modalità di diffusione aggiuntiva rispetto alla tradizionale cartacea dell'omonimo quotidiano 'il Giornale'". Nel caso in questione, ha osservato ancora piazza Cavour, "è certamente da escludere l'applicazione, in via diretta e immediata, delle guarentigie e delle limitazioni poste dalla Costituzione e dalla legge ordinaria a presidio della stampa". E "la misura cautelare reale - è stato notato ancora - non ha interessato in alcun modo la pubblicazione e la diffusione del giornale a stampa contenente l'articolo". Detto questo, la Suprema Corte ha ricordato che "sancito il principio della libertà di manifestazione del pensiero, con ogni mezzo di diffusione, alla stampa è accordata specifica e rinforzata tutela, limitando anche nel caso dei delitti commessi con tale mezzo, gli interventi repressivi e, conseguentemente, sacrificando i diritti delle persone offese; mentre, al contrario, la tutela del buon costume prevale su quella della libertà di stampa e abilita il legislatore a contemplare provvedimenti adeguati a prevenire le pubblicazioni a stampa oscene". Saranno ora le sezioni unite a decidere la questione una volta per tutte.
 
 
 
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