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 ITALIA - ITALIA - Reati d'opinione, Dj condannato per aver 'istigato' a guidare senza cinture
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Notizia 
19 luglio 2010 16:36
 
Va incontro ad una condanna per istigazione a delinquere chi, durante una serata in discoteca diffonde messaggi per incitare i giovani a violare il codice della strada. La Cassazione ha per questo confermato la condanna a 4 mesi di reclusione (pena sospesa) inflitta dalla Corte d'appello di Trento ad un dj che, attraverso un'emittente radio, aveva "ripetutamente e pubblicamente" istigato a disobbedire alle leggi di ordine pubblico. L'imputato, diffondendo il messaggio da una discoteca, aveva esortato i giovani a bere, a non mettere le cinture di sicurezza e a correre in auto per arrivare prima.
Contro il verdetto dei giudice del merito, il dj aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che tali frasi erano state pronunciate in un locale, e dunque, "in un contesto ludico e scherzoso", e che non vi era la prova concreta della "ricezione degli slogan" da parte dei ragazzi. Infine, a suo parere, le violazione al codice stradale di cui aveva parlato nel suo messaggio costituivano non reati, ma illeciti amministrativi.
La Prima sezione penale della suprema Corte, con la sentenza n. 26843 ha rigettato il ricorso e, quindi, confermato la condanna, spiegando che l'imputato ha realizzato "condotta di istigazione" e che cio' "avvenne pubblicamente, e cioe' con mezzo di diffusione (radio) diretto alla generalita'". A tal fine, si legge ancora nella sentenza, "non rileva quanti siano stati gli effettivi ascoltatori del messaggio incriminato" poiche' "e' sufficiente coscienza e volonta' della condotta". Infondato anche il rilievo contenuto nel ricorso secondo cui le violazioni al codice della strada sono punite con illeciti amministrativi: E' essenziale, rilevano i giudici di piazza Cavour, "che le norme alla cui disobbedienza era rivolta l'istigazione siano riconducibili all'ordine pubblico". E poiche' "guidare senza cintura di sicurezza e a maggior ragione ubriachi sono condotte che pongono fortemente in pericolo la sicurezza dei consociati in senso generalizzato - conclude la Cassazione - e, dunque, vanno ricompresse nel concetto di ordine pubblico, ben sussiste il contestato reato".
 
 
 
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