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 ITALIA - ITALIA - Le telefonate hard-core non sono prostituzione. Cassazione
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Notizia 
31 agosto 2012 15:07
 
Le telefonate a luci rosse? Non costituiscono in alcun modo attivita' di prostituzione. Lo dice la Cassazione, spiegando che "le 'prestazioni vocali' effettuate, sia pure al fine di eccitare sessualmente l'interlocutore, non possono equivalere a prestazioni sessuali, non impegnando zone corporali erogene". In questo modo la Terza sezione penale (sentenza 33546) ha annullato parte della condanna inflitta ad un 35enne milanese, Ivan N., accusato di avere favorito, sfruttato o comunque agevolato la prostituzione di Andrea R., invitandola tra l'altro a fare, in piu' occasioni, telefonate erotiche a pagamento a Marco F., dando direttive su tutta l'attivita' da svolgere.
Secondo la Cassazione, la Corte d'appello di Milano, "valorizzando impropriamente la possibilita' di attivita' di prostituzione svolta a distanza, e trascurando la necessita' della presenza dell'atto sessuale quale elemento caratterizzante l'atto di prostituzione, ha finito per ritenere integrato il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione anche con riferimento alle telefonate".
Di diverso avviso erano stati i giudici di merito, il 20 luglio 2011, che avevano condannato il suggeritore delle chiamate a luci rosse a due anni e otto mesi di reclusione (oltre a 4 mila euro di multa) per favoreggiamento della prostituzione di Andrea R.. Contro la condanna, la difesa di Ivan N. ha fatto ricorso in Cassazione, facendo presente che per la condanna in questione era necessario il "compimento di un atto sessuale". Cosa che nelle telefonate non si era verificata.
Piazza Cavour ha accolto la tesi difensiva di Ivan N. e ha ricordato che la giurisprudenza della Cassazione ha "costantemente escluso esulare dall'area di prestazione prostitutiva il mero fatto di denudarsi dietro corrispettivo onde eccitare l'istinto sessuale salvo che, significativamente, a tal fatto non si accompagnino anche contatti corporei (ad es. 'lap dance' con accarezzamento dei fianchi da parte dei clienti)".
Insomma, ha spiegato ancora la Cassazione, che "Andrea R., oltre a compiere prestazioni sessuali a domicilio, compiva conversazioni erotiche al telefono, senza che d'altra parte ivi mai si dia atto di prestazioni sessuali compiute al telefono dalla stessa". A questo punto sara' la Corte d'appello di Milano a rideterminare la pena al ribasso per Ivan N. (salvo confermare quella legata all'attivita' di meretricio svolta effettivamente a domicilio da Andrea R.), annullando la condanna per induzione alla prostituzione per le telefonate hard.
 
 
 
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