La sentenza emessa contro il condominio non ha efficacia nei confronti del condòmino relativamente a lavori straordinari approvati in un periodo in cui ancora non era condòmino.
Nel caso in questione, un signore che aveva acquistato nel 2010 un appartamento, si era opposto alla richiesta di pagamento relativa a lavori straordinari deliberati nel 2005. L’azione esecutiva era stata fondata su una sentenza del 2016, quindi emessa quando il condòmino era già proprietario da molti anni, ottenuta dall’impresa esecutrice contro il condominio, che lo condannava al pagamento del corrispettivo per l’appalto.
La Cassazione tuttavia ha ritenuto che la sentenza emessa contro il condomìnio non spieghi efficacia esecutiva automatica nei confronti del singolo condòmino che possa validamente eccepire la propria estraneità al debito, anche se il condòmino era partecipe del condomìnio al momento dell’instaurazione del giudizio di merito.
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