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Certificazione di avvenuto versamento ritenuta d'acconto
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Lettera 
20 dicembre 2017 0:00
 
Posto che l'amministratore di condominio, non fornisca la debita documentazione dimostrare il versamento della ritenuta d'acconto, quali altre vie restano al condomino senza passare dal tribunale?
Felice

Risposta:
L’amministratore, per adempiere al proprio incarico correttamente, non può esimersi dal documentare, in maniera precisa, le spese affrontate per il condominio.
Prima della riforma introdotta dalla L. 220/2012, in assenza di specifiche disposizioni di legge, già si riteneva che nel caso di prestazioni ricevute dal condominio ed effettuate da imprese o professionisti, l’amministratore dovesse avere buona cura di farsi rilasciare la relativa fattura o ricevuta fiscale, non solo perché, come tutti gli altri contribuenti, anche il condominio è passibile di sanzione pecuniaria nel caso in cui non sia in grado di esibire idoneo documento fiscale nel luogo della prestazione o nelle sue immediate vicinanze, ma principalmente per poter validamente dimostrare al condominio la spesa sostenuta e l’avvenuto pagamento.
La riforma introdotta dalla L. 220/2012 ha previsto espressamente, ora, a carico dell’amministratore l’obbligo di conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione, riferibile sia al rapporto con i condòmini, sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio (articolo 1130, n. 8), c.c.).
Inoltre, le nuove norme in materia di rendiconto annuale prevedono che l’amministratore è tenuto a conservare le scritture e i documenti giustificativi per dieci anni dalla data della relativa registrazione e che i condòmini hanno diritto di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese (articolo 1130bis c.c.).
L’amministratore, inoltre, è tenuto a fornire al condòmino che ne faccia richiesta l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali ed alle eventuali liti in corso (articolo 1139, n. 9), c.c.).
Stando così i dettami della legge, Lei può pretendere i documenti che la riguardano, facendo formalmente presente all'amministratore i suoi obblighi con apposita diffida ad adempiere.
 
 
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
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