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 ITALIA - ITALIA - Acqua cola sul davanzale del vicino di casa. Cassazione: e' reato
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Notizia 
10 aprile 2014 15:40
 
Puo' costare una condanna penale non porre rimedio all'acqua che, dal proprio balcone, cola sul davanzale del vicino di casa, residente nell'appartamento sottostante. La terza sezione penale della Cassazione ha per questo confermato la condanna di un uomo, al quale il tribunale di Roma aveva inflitto la pena dell'ammenda per il reato di "getto pericoloso di cose", previsto dall'articolo 674 del codice penale.
Il giudice del merito aveva condannato l'imputato perche', "innaffiando i fiori del suo appartamento, gettava acqua mista a terriccio nell'appartamento sottostante imbrattandone il davanzale, i vetri e altre suppellettili". L'uomo si era difeso, escludendo l'insussistenza del dolo, poiche' la causa dell'accaduto era da ricondurre al "malfunzionamento di un impianto automatico di irrigazione". Ad intervenire era stato anche l'amministratore di condominio, con due raccomandate all'imputato, il quale aveva assicurato di aver "eliminato il problema", ma il vicino di casa aveva continuato a lamentare danni. La Suprema Corte, con una sentenza depositata oggi, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'uomo: "una condotta quale quella oggetto di contestazione puo' essere certamente qualificata come 'versamento' nei termini delineati dall'articolo 674 c.p.", si legge nella sentenza, nella quale si sottolinea dunque che "l'esito di tale azione" puo' "altrettanto pacificamente risolversi nell'altrui 'offesa', 'imbrattamento' o 'molestia', essendo pacificamente dotata di quella capacita' offensiva che la disposizione richiede".
Infatti, il reato in esame, ricordano i giudici di piazza Cavour, "e' configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva mediante omissione (cosiddetto reato omissivo improprio) ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumita' derivi anche dalla omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l'obbligo giuridico di evitarlo". Nel caso in esame, conclude la Cassazione, "il giudice del merito ha accertato in fatto che i versamenti si erano protratti nel tempo ed erano proseguiti nonostante le lamentele della persona offesa e le segnalazioni dell'amministratore del condominio e ne ha inoltre indicato gli esiti, cosi' escludendo, seppur implicitamente, che la condotta posta in essere potesse ritenersi priva di concreta offensivita', ponendo altresi' in luce la evidente consapevolezza, in capo all'imputato, delle conseguenti derivanti dall'attivazione del suo impianto di irrigazione automatica".
 
 
 
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