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 ITALIA - ITALIA - Condominio. Nulle le delibere che ledono i diritti anche di un solo condomino. Cassazione
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8 ottobre 2010 14:23
 
Possono essere passibili di annullamento le delibere condominali prese a maggioranza se "ledono gravemente il diritto anche di un solo condomino". Il divieto di innovazioni, dice infatti la Cassazione, scatta nel momento in cui le migliorie, votate dalla maggioranza dei condomini, rendano " talune parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino".
La Suprema Corte coglie l'occasione di fissare i paletti in materia di delibere condominiali occupandosi del ricorso di un condomino ligure di Chiavari, Gaetano C., che chiedeva l'annullamento di una delibera condominiale presa in una assemblea del giugno del 1989 (c'erano stati solo due voti contrari) in base alla quale si concedeva a tre inquilini dello stabile il permesso di collocare a loro spese un ascensore nel vano scala condominiale.
In questo caso la Cassazione, bocciando il ricorso di Gaetano C., ha ritenuto legittima la delibera condominiale, ma ha colto l'occasione per chiarire che ci sono casi in cui, nonostante le decisioni vengano prese a maggioranza, devono essere annullate. Il che, annota piazza Cavour, accade quando le decisioni prese siano " gravemente lesive dei diritti all'uso e al godimento delle parti comuni anche di un solo condomino". Di questo avviso era stato il Tribunale di Chiavari che, nel 2001, aveva dato ragione al condomino, ritenendo che l'installazione dell'ascensore "aveva violato il suo diritto di proprieta' posto che il suo appartamento era stato danneggiato". Decisione ribaltata dalla Corte d'appello di Genova tre anni dopo.
Inutile il ricorso di Gaetano C. in Cassazione volto a lamentare il pregiudizio subito. La Seconda sezione civile - sentenza 20902 - ha bocciato il suo ricorso evidenziando come l'installazione dell'ascensore, in questo caso, avesse rappresentato un "vantaggio per tutti quanti, specialmente per le persone anziane". Piu' in generale, la Cassazione ricorda che "non e' necessariamente previsto che dalle innovazioni debba derivare per il condomino dissenziente un vantaggio compensativo", ma non deve neppure riscontrarsi una "sensibilie menomazione" dei suoi diritti. In questo caso la delibera condominiale decisa a maggioranza puo' essere annullata.

 
 
 
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