testata ADUC
 ITALIA - ITALIA - Condominio. Telecamere libere
Scarica e stampa il PDF
Notizia 
4 gennaio 2013 9:23
 
Il condomino può installare, senza preventivo consenso dell'assemblea, una telecamera nel parcheggio oggetto di furti. Una decisione giustificata dall'urgenza e dà diritto al rimborso delle spese sostenute. Cosi' la Corte di Cassazione con la sentenza n. 71 del 3 gennaio 2013. E' stato in questo modo respinto il ricorso di un consorzio. L'impianto era stato fatto perchè l'area era stata spesso oggetto di furto. Il giudice di pace aveva considerato la spesa affrontata da un solo proprietario urgente e quindi rimborsabile, e non poteva ravvisarsi violazione della privacy. Motivazione confermata dalla Cassazione: "non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.) nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell'area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all'art. 615-bis cod. pen., la quale concerne, sia che si tratti di «domicilio», di «privata dimora» o «appartenenze di essi», una particolare relazione del soggetto con l'ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza".
Per il rimborso delle spese sostenute in via d'urgenza, i giudici hanno confermato il verdetto del giudice di pace ritenendo sussistente il diritto al rimborso da parte del condomino: "il ricorrente, con il primo motivo, pur facendo genericamente riferimento ad un principio del nostro ordinamento in tema di spese condominiali, ha, in concreto, lamentato a tale riguardo la sola violazione della norma di cui all'art. 1134 cod. civ., dolendosi della non ricorrenza dei presupposti per l'anticipazione e la rimborsabilità di spese condominiali, senza peraltro neppure dedurre come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con il predetto principio; né peraltro allega che il supposto principio desunto dall'art. 1134 cod. civ. sia anche un principio informatore della materia né tanto è allegato in relazione al pur invocato principio di tutela di riservatezza e della privacy".
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS