U.E. - Corte di Giustizia: rimborso per i voli cancellati per guasti ordinari
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23 dicembre 2008 0:00
Il vettore aereo non puo' rifiutarsi di rimborsare i passeggeri dopo la cancellazione di un volo per problemi tecnici, salvo circostanze eccezionali, che devono derivare da eventi che, per natura e origine, non siano inerenti al normale esercizio dell'attivita' del vettore aereo e sfuggano al suo effettivo controllo, come per esempio un sabotaggio per terrorismo. Cosi' una sentenza della Corte di Giustizia europea per una signora che aveva prenotato, per lei il marito e la figlia, un volo Alitalia per un volo Vienna-Brindisi con scalo a Roma che, dopo aver fatto il check-in erano stati informati della cancellazione del volo ed avevano perso la possibilita' di una coincidenza per arrivare a Brindisi in mattinata. L'Alitalia si era rifiutata di corrispondere 250 euro di compensazione pecuniaria e 10 euro per telefonate, dopo aver avuto un guasto al motore di cui la compagnia era stata informata la sera prima del volo.