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 ITALIA - ITALIA - Stop autovelox approvati ma non omologati. Cassazione
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Notizia 
20 aprile 2024 10:32
 
Sono illegittimi gli accertamenti della velocità dei veicoli eseguiti con strumenti di rilevazione elettronica che sono semplicemente approvati e non omologati. Le circolari ministeriali, che avallano un'equipollenza tra omologazione e approvazione, non possono avere un'influenza sul piano interpretativo, perché, in quanto fonti secondarie, non possono derogare alle fonti primarie. 
Lo afferma la Cassazione civile con la sentenza n. 10505 del 18 aprile 2024. Secondo la Suprema .Corte,, l'apparecchiatura elettronica che misura la velocità dei veicoli deve essere preventivamente omologata ai sensi di legge, non risultando rilevante allo scopo la mera approvazione preventiva. 
L'omologazione e l'approvazione ministeriale afferiscono a procedimenti amministrativi che hanno caratteristiche, natura e finalità diverse. Infatti, l'omologazione, di competenza del Ministero per lo sviluppo economico, ha una connotazione tecnica e autorizza la riproduzione in serie del prototipo di un apparecchio testato in laboratorio, garantendo la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato. Invece l'approvazione non richiede la comparazione del prototipo con le caratteristiche ritenute fondamentali o previste da particolari previsioni del regolamento del codice stradale. 
L'art. 45, c. 6, del codice della strada non opera alcuna equiparazione tra l'omologazione e l'approvazione, anzi li distingue nettamente. Dei mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, alcuni sono destinati a essere necessariamente omologati, come i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante il precetto dell'art. 142, c. 6, del codice della strada. Altri invece sono sottoponibili alla semplice approvazione, che però non consente di considerare legittima la misurazione elettronica della velocità veicolare. 
Sull'argomento il Ministero dei trasporti, con i pareri dell'8 aprile 2020 e dell'11 novembre 2020, ha affermato che la terminologia utilizzata dal legislatore nell'art. 45, comma 6, del codice della strada e nell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione e attuazione porta a sostenere la totale complementarietà dei sistemi di approvazione/omologazione, in quanto questi due vocaboli devono usati sistematicamente in correlazione tra loro, uniti dalla congiunzione coordinativa "o", in funzione di creare un'alternativa tra le due parole. Il Ministero ha evidenziato altresì che le procedure di certificazione degli strumenti di controllo elettronico del traffico sono le stesse. Infatti, il decreto dirigenziale che all'esito di un complesso procedimento autorizza la commercializzazione dello strumento di misurazione della velocità attesta un'approvazione o un'omologazione, che di fatto sono attestazioni identiche; l'unica differenza riguarda l'esistenza di norme tecniche di riferimento (e in tal caso c'è l'omologazione) oppure l'insussistenza di tali norme tecniche (e in tal caso c'è l'approvazione). Nella sentenza n. 10505 del 18 aprile 2024, invece, la Cassazione evidenzia che quest'interpretazione non può derogare a quanto stabilito dal Codice della strada.

(Enrico Santi su  italia Oggi del 20/04/2024)
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