Dal prossimo 1 ottobre fare ricorso all’Abf (Arbitro Bancario Finanziario) dovrebbe essere più semplice (1). Si tratta di ricorsi che un utente dei servizi bancari presenta dopo che ha provato con una contestazione a farsi dare ragione dal proprio istituto bancario (incluso Bancoposta) e quest’ultimo o non ha risposto o ha risposto in modo non soddisfacente. Il ricorso è semplice e costa 20 euro (che vengono restituiti in caso di accoglimento dello stesso), e può essere presentato anche senza assistenza di un esperto, e si tratta di un ricorso che è alternativo alla mediazione, quindi condizione di procedibilità in giudizio per la cause sui contratti bancari (2).
Più di 22 mila persone lo hanno utilizzato nel 2019 (3) e, dalla nostra esperienza, riteniamo che sia un’istituzione funzionante e obiettiva.
In queste novità, però, si è riusciti a dare
“un colpo alla botte e uno al cerchio”, cioè a presentare la riforma come innovativa per coloro che dovrebbero fruirne (i risparmiatori), ma nel contempo
inserendo una novità che è un regalo agli istituti di credito: i
l raddoppio dei tempi di risposta da parte delle banche.
Le novità della riforma sono diverse, vediamo le principali:
- viene
raddoppiato il termine (da 30 a 60 giorni) entro il quale la banca può rispondere al reclamo del risparmiatore, fallito il quale quest’ultimo si può rivolgere all’Abf;
-
raddoppia la competenza per valore. Oggi è 100 mila euro, dal 1 ottobre sarà 200 mila;
-
viene introdotta una prescrizione per le richieste: non potranno essere esaminati ricorsi per questioni precedenti sei anni rispetto alla data del ricorso (questa prescrizione, però, sarà attiva dal 1 ottobre 2022. Attualmente è una data fissa: 1 gennaio 2009);
-
la durata massima del procedimento è di 90 giorni, che decorre dal momento in cui il fascicolo si considera completo (“in caso di controversie particolarmente complesse il termine puo' essere prorogato per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni”) (nel 2019 la durata media è stata di 209 giorni);
-
il presidente del collegio giudicante può decidere, quando sul ricorso esiste un consolidato orientamento dei collegi, di accogliere la domanda subito, senza quindi sottoporre la questione al collegio nel suo insieme.
Come snaturare una riforma
Dicevamo
“un colpo alla botte e un al cerchio”, perché ci lascia perplessi l’opportunità e la necessità di questo raddoppio del tempo perché le banche rispondano al reclamo, oltre il quale il risparmiatore si può rivolgere all’Abf.
Perplessità che nasce soprattutto da una constatazione della nostra vita di tutti i giorni, in qualunque settore:
l’informatizzazione di quasi tutti i rapporti… a maggior ragione nel caso degli istituti di credito. E
informatizzazione significa velocità, precisione, certezza, sia per il risparmiatore che per la banca. E allora perché questo raddoppio? A noi viene in mente un solo motivo,
fare un piacere alle banche perché siano meno i ricorsi: è innegabile che, maggiore è il tempo perché le banche debbano rispondere ad una contestazione, maggiore è la possibilità che chi eleva la contestazione ci rinunci. Piccoli “trucchetti” che vengono utilizzati ovunque e da chiunque, anche dallo Stato.
Ecco come
una riforma che presenta anche aspetti positivi (soprattutto il tempo massimo entro cui l’Abf deve pronunciarsi)
non possiamo che annoverarla tra quelle riforme che considerano i risparmiatori come mucche da mungere, ignoranti e pretestuosamente litigiosi. Quando questa considerazione sarà superata
(non lo pretendiamo dalla banche, ma dal legislatore), forse avremo
un Paese più civile dove le banche potrebbero svolgere la loro funzione di veicolo del credito e non di padroni del denaro, privato e pubblico.
NOTE
1 –
qui la nuova norma sulla Gazzetta Ufficiale
2 – qui una specifica s
cheda pratica di Aduc sulla normativa così come in vigore oggi (a breve la scheda sarà aggiornata con le nuove disposizioni)
3 – Qui la
Relazione sull'attività svolta dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nel 2019
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