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TAR: SIGARETTE IN EDICOLA
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Comunicato 
23 marzo 2001 0:00
 


E' UNA RONDINE CHE FA PRIMAVERA?

Firenze, 23 Marzo 2001. Il Tar della Puglia, con un'ordinanza della prima sezione di Lecce, la n.590/01 depositata il 21 marzo, ha chiarito, nel caso specifico, che un'edicola di giornali puo' vendere anche sigarette, perche' con la liberalizzazione del commercio i prodotti venduti in regime di monopolio sono assimilabili a qualunque altro. Al Tar si era rivolto un edicolante a cui il ministero delle Finanze aveva negato lo specifico patentino per vendere prodotti del monopolio di Stato.
Interviene il presidente dell'Aduc, Vincenzo Donvito.
A parte lo specifico prodotto -che sicuramente fara' inalberare schiere di salutisti che lo vorrebbero in vendita solo in farmacia dietro presentazione della ricetta …- la sentenza e' decisamente innovativa e, pur se non sappiamo come andra' a finire perche' e' probabile che il ministero ricorra al Consiglio di Stato, apre uno squarcio in un settore, il commercio al dettaglio, che e' diventato terreno di conquista di governanti e legislatori che un giorno concedono, e il giorno dopo negano (citiamo, ad esempio, la finta liberalizzazione delle vendite dei giornali, il perdurare dell'obbligo delle vendite dei farmaci da banco esclusivamente nelle farmacie, il divieto di vendite sottocosto, l'imposizione del prezzo praticamente fisso per i libri, i saldi liberalizzati ma che non lo sono, etc..).
Certamente la cosa migliore sarebbe che i tabacchi non fossero soggetti al monopolio e quindi vendibili in qualunque negozio, ma fintanto che non si arriva a questo ineluttabile cambiamento, questa sentenza potrebbe aiutare a semplificare di piu' la vita dei consumatori. Non solo, ma e' anche un segnale che potrebbe coinvolgere anche altri prodotti assoggettati allo stesso regime restrittivo di vendita, come i francobolli, i bolli e le varie marche dello Stato.
Bisognera' quindi vedere se e' una sentenza che fa primavera o l'estemporanea espressione di un giudice amministrativo birichino. Intanto altri commercianti potrebbero seguire la strada del loro collega pugliese, facilitati anche dall'esistenza giurisprudenziale del precedente. Ma certamente e' un ragionamento che il legislatore deve prendere in considerazione, sempre che l'obiettivo sia quello di avvantaggiare il consumatore e non usarlo per politiche di razionalizzazione e ammodernamento dell'economia di Stato.
 
 
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