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TASSA SUL PANORAMA
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Comunicato 
5 luglio 2000 0:00
 


DOPO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SI PUO' CONTINUARE A NON PIEGARE LA TESTA DI FRONTE ALL'ARROGANZA DEI COMUNI, FIRENZE IN TESTA

Firenze, 5 Luglio 2000. Lo scorso 2 giugno e' stata depositata nella segreteria del Consiglio di Stato una sentenza della VI sezione dello stesso Consiglio che, accogliendo un ricorso del Comune di Firenze contro una sentenza del Tar del Lazio, ha stabilito come legittime le richieste dello stesso Comune per il pagamento dell'indennita' risarcitoria ai sensi dell'art.15 della legge 1497 del 1939 (piu' nota alle cronache come tassa sul panorama). Il ragionamento della VI sezione si e sviluppato fino a sostenere che questa indennita' deve essere pagata non come forma di risarcimento del danno ambientale, ma come sanzione amministrativa, che prescinde dalla prova del danno.
Tutto perso? Tutti a pagare? Affatto! -dice il presidente dell'Aduc, Vincenzo Donvito.
Si consideri che questa e' solo una sentenza, della VI sezione, riferita ad un ricorso presentato da Confedilizia al Tar del Lazio, e non esclude che la IV o VII sezione la pensino diversamente, cosi' come avviene abitualmente con le piu' frequenti sentenze della Corte di Cassazione.. E' quindi un precedente negativo, ma non e' una modifica della giurisprudenza o un documento ministeriale che dia ragione all'intepretazione dei Comuni -Firenze in testa- che si sono buttati in questa storia dove sta trionfando solo la loro arroganza. Anzi. I ministeri interpellati si sono ben guardati da intervenire e interpretare: hanno lasciato tutto nelle mani di queste amministrazioni avide, azzeccagarbugli e bizantine.
Abbiamo cominciato il contenzioso gia' nell'estate del 1998, e da allora abbiamo presentato cinque ricorsi al Tar della Toscana, tuttora pendenti per cinque diversi casi, comunque riconducibili a situazioni diffuse. Casi pilota che servissero come riferimenti per la piu' diffusa azione che abbiamo consigliato alle migliaia di persone che sono venute a chiedere i nostri consigli in questi anni: l'opposizione in Tribunale, con richiesta di sospensiva, quando dal Comune fosse arrivato un documento ingiuntivo. E ad oggi, non una di queste ingiunzioni e' stata recapitata: probabilmente perche' i Comuni interessati hanno paura di rimetterci, mentre da una situazione sospesa hanno tutto da guadagnarci (qualcuno, per stanchezza o necessita' di vendita dell'immobile con il condono sospeso, ha nel frattempo pagato quell'importo medio -1.400.000 lire- che gli stessi Comuni hanno calmierato perche', non fosse tanto esiguo per il loro guadagno, ma neanche tanto esoso da scoraggiare il contribuente a "farla finita" e levarsi il pensiero).
Quindi il contenzioso e' tutt'altro che finito. Apertissimo! E considerato che il Comune di Firenze (caposcuola e capofila a cui fanno riferimento le decine di altri Comuni, essenzialmente fiorentini e toscani, che hanno deciso di cogliere questa occasione) non ha intenzione di risolvere la questione politicamente (anche perche' non ha piu' maggioranze solide in Consiglio comunale sulla materia), e' necessario continuare la via giudiziaria e giurisprudenziale che abbiamo intrapreso.
Per la VI sezione del Consiglio di Stato siamo in presenza di una sanzione amministrativa, per noi NO, anche perche' le parole hanno un senso: se la legge 1497/39 parla di "indennita' risarcitoria" vuole dire che e' la riparazione di un danno, che, se non viene dimostrato o non c'e', non si capisce perche' debba essere pagato.
La VI sezione, nella sua sentenza, con quel linguaggio che sembra uscito da una narrazione satirica di Alessandro Manzoni -per fare solo un esempio- sostiene che, anche se non c'e' un danno paesaggistico, siccome dall'opera abusiva il proprietario ne ha avuto un profitto/vantaggio, e' giusto che paghi quanto gli viene chiesto: un fulgido esempio di considerare il profitto come qualcosa che debba sempre essere penalizzato, anche se ottenuto senza alterare il bene collettivo.
 
 
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