Il Tribunale di Vasto, con sentenza 289/2024, ha stabilito che l’amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti i dati dei condòmini morosi. Infatti, i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condòmini. Vi è pertanto l'obbligo da parte dell’amministratore di informare il terzo creditore di chi siano i condòmini morosi, fornendo degli stessi tanto i dati anagrafici quanto gli importi da ciascuno dovuti, onde evitare che il terzo possa incolpevolmente rivolgere la richiesta di pagamento a soggetti che, invece, hanno pagato la loro quota.
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