L’amministratore, ai sensi dell'art. 1130 c.c., deve «fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso». La eventuale inottemperanza di tale obbligo da parte dell’amministratore costituisce grave irregolarità ai fini della eventuale revoca giudiziale, ma non incide sulla pretesa creditoria del condominio.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, con Ordinanza del 19 marzo 2024 n. 7260 (1), il condòmino non può sottrarsi al pagamento delle spese relative eccependo la mancata disamina della documentazione contabile.
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