Il Tribunale di Velletri, con la sentenza numero 2355 del 15 novembre 2024, ha precisato che il condominio, in qualità di custode ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile, è tenuto a risarcire i danni da infiltrazioni che siano derivati al singolo condòmino o a terzi dalle parti comuni, indipendentemente dall’origine degli stessi.
Vi è infatti una responsabilità oggettiva del condominio nei confronti del danneggiato, responsabilità che sussiste, non solo nelle ipotesi in cui il cattivo stato di conservazione delle parti comuni sia ascrivibile a mancata manutenzione delle stesse, ma anche quando gli interventi riparatori necessari siano diretta conseguenza di vizi o carenze costruttive originarie, salva, in questa ipotesi, l’azione di rivalsa nei confronti del costruttore/venditore.
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