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Divieto adibire locali ad uso.....
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Lettera 
14 giugno 2011 0:00
 
Buongiorno,
avrei un quesito da porvi:
sto valutando l'acquisto di un negozio al fine di aprire un'attività di somministrazione alimenti e bevande, un locale serale-notturno per la precisione e leggendo il regolamento di condominio mi sorge un dubbio circa la possibilità o meno di aprire una tale attività. L'articolo 14 recita:
"E' espressamente vietato di adibire gli alloggi o locali ad uso pubblici uffici, alberghi, pensioni, ambulanze mediche, sanatori, gabinetti per visite mediche e cura di malattie infettive e contagiose, agenzie di pegni, scuole diurne e serali, circoli, sale da ballo e altri ritrovi di divertimento o passatempo, di fare comunque uso qualsiasi menomante il perfetto buon nome della casa......"
Non è certo espresso un chiaro divieto ad aprire un bar (di fatto questa sarebbe la mia attività) ma mi domando se, qualora un condomino fosse disturbato dalla presenza del bar avesse ragione legale per farmi chiudere: ritrovi di divertimento o passatempo. Può essere così inteso un bar?
Grazie
Massimo, da Torino

Risposta:
si il suo dubbio è fondato e prima di acquistare varrebbe la pena ottenere una liberatoria da tutti quanti gli altri condomini. Sebbene il bar non è espressamente menzionato potrebbe essere ricondotto in una delle categorie menzionate dall'articolo del regolamento.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: http://sosonline.aduc.it/info/gallucci.php
 
 
 
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