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Certificazione canna fumaria
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Lettera 
21 febbraio 2020 0:00
 
Salve, abbiamo avuto un problema nella nostra casa. Volevo chiedere da che anno è obbligatoria la certificazione della canna fumaria.
Dobbiamo presentarla all'assicurazione ma noi non l'abbiamo più inoltre non è stata depositata a suo tempo in comune. Chi doveva prendersi quest'incarico? Chi ha costruito la casa e la canna fumaria o noi?
Irene, dalla provincia di RE

Risposta:
nel caso di vecchi impianti con apparecchi e camini privi di certificazione tecnica del produttore; e mancanza di dichiarazione di conformità per quanto riguarda l’installazione dei generatori di calore, la loro collocazione, l’adeguatezza/idoneità dei locali, la necessaria areazione/ventilazione, lo scarico dei fumi e i camini ecc.
1) procurarsi dai produttori la documentazione tecnica sui generatori istallati (libretto di uso e manutenzione); se possibile procurarsi dagli istallatori la dichiazione di conformità e nel caso non esistessero bisognerebbe per ottenerla, far verificare l’apparecchiatura e l’istallazione da un tecnico del produttore o da un fumista istallatore specializzato;
2) la stessa procedura per il camino: sentire l’impresa edile che ha costruito il fabbricato, il progettista, la direzione lavori, la ditta che ha realizzato la canna fumaria e ottenere tutti i documenti tecnici e la dichiarazione di conformità;
Mancando tutto ciò e non riuscendo ad ottenere alcuna documentazione valida ai fini di quanto previsto dalle norme;
bisognerà far verificare da un tecnico esperto abilitato: termotecnico, fumista, spazzacamino, ecc., l’impianto in questione per accertare se vi siano aspetti che potrebbero costituire un pericolo per le persone e per l’edificio, in particolare quelli relativi ai rischi d’incendio e alla intossicazione da fumo per cattivo tiraggio e/o difetti nello scarico dei fumi.
Qualora fossero riscontrate della gravi anomalie bisognerà tenere spento l’impianto e provvedere a metterlo a norma o a rifarlo;
nel caso in cui non fossero riscontrate anomalie e difetti pericolosi, si dovrà procedere almeno annualmente al controllo, alla verifica e alla pulizia dell’impianto; nella consapevolezza che in tal caso (mancando i documenti o l’assunzione di responsabilità di un tecnico specifico con l’apposita dichiarazione di conformità) la responsabilità sarebbe totalmente dell’utente e che l’assicurazione potrebbe rifiutarsi di considerare l’impianto come elemento attivo rientrante nella copertura assicurativa e che in caso d’incidente (sia pur remoto e poco probabile) con danni a persone e a cose, l’utente sarebbe civilmente e penalmente responsabile e perseguibile per non aver fatto tutto quanto era in suo potere/dovere per garantire un impianto sicuro a norma di legge.
 
 
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
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