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esposto edilizio
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Lettera 
7 dicembre 2019 0:00
 
buongiorno. Possediamo una vecchia casa di famiglia (era dei nonni) suddivisa in due unità immobiliari con ingressi separati.
L'appartamento superiore è di nostra proprietà, mentre quello sottostante è di proprietà di altre persone.
Queste persone sono molto litigiose e continuano a fare esposti al Comune (Edilizia) riguardo a muretti, passaggi ed altro. Fino ad ora - punto per punto - ci siamo sempre difesi esponendo foto vecchie a comprova dell'esistenza di muretti e altro esistente sin dai tempi cui abitavano lì i nonni (ante 1980) e qunidi non necessari di sanatoria etc.
Ora - per l'ennesima volta - contestano una piccola aiola - sempre esistente sin dalla costruzione della casa - di cui - (come di tutto il resto precedentemente contestato) non esistono planimetrie in Comune. Sto cercando delle foto vecchie di quella parte dell'aiola - (alcune di una parte le ho trovate).
Mi chiedo però: è la mia parola contro quella dei vicini. E' possibile che sia sempre a mio carico l'onere della prova?
Non è possibile che - una volta tanto il Comune chieda a chi produce l'esposto di fornire le prove di quanto affermato?
Inoltre, visto la continua produzione di esposti da parte dei vicini - (Rivelatesi sempre affermazioni non veritiere) Non è possibile che io possa difendermi da questa continua "persecuzione"?
Negli altri esposti è stata coinvolta anche la Città Metropolitana, e tutti i procedimenti si sono conclusi senza produrre alcun effetto.
Vi ringrazio per la risposta.
Tsaka

Risposta:
riteniamo che al suo caso possa applicarsi il principio generale dell'onere della prova, che è sempre a carico di chi afferma un suo diritto: "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" 2697 cc-1 c. Quindi nei confronti del Comune la prova è a carico del suo vicino. Se egli non apporta le prove di quanto vanta o afferma, lei può anche eccepirne la infondatezza.
In caso siano state prodotte prove, toccherà a lei produrre le sue. Infatti "Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, ... deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda" 2697 cc 2 c.
Invece non c'è alcun intento persecutorio in colui che cerca di affermare un suo diritto contro un altro soggetto.
 
 
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
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