Il garante della Privacy ha ricordato con una sentenza che lo spamming (cartaceo o elettronico) e' punibile anche richiedendo dei danni. Il principio della necessita' del previo consenso dell'interessato, non e' una novita', ma in questo caso il Garante ha voluto sottolineare che l'illecito non comporta solo una censura amministrativa ma anche conseguenze di natura civilistica (newletter del Garante dello scorso 4 gennaio 2008).