Evocata spesso come azione di rivalsa contro una presunta ingiustizia, la class action (nuova), entra in vigore oggi 19 maggio. Nuova perché quella “vecchia”, di fatto inesistente e mai applicata, inserita nel codice del consumo, è stata “trasferita” e riscritta negli articoli 840-bis e seguenti del codice di procedura civile (1): non è più solo per utenti e consumatori ma per qualunque ambito contrattuale, dove si presume siano stati violati i “diritti individuali omogenei”.
La nuova legge doveva entrare in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (18 aprile 2019 – 1), ma dopo tre proroghe siamo arrivati ad oggi.
Entra in vigore… si fa per dire, perché è inutilizzabile mancando un pezzo fondamentale: la piattaforma informatica del ministero della Giustizia, che dovrebbe servire a far dialogare gli attuali sistemi informatici con la pubblicità della class action e alcune attività processuali: la reperibilità di informazioni sulle domande di class action: oltre 60 gg dalla pubblicazione su tale portale non si possono fare uguali azioni e contro lo stesso resistente; la data da cui decorrono i termini stabiliti dal giudice per l’adesione dei singoli.
Siccome la nuove norme sono più penalizzanti (2) per chi dovesse essere preso di mira e condannato dalla class action (imprese, gestori di servizi pubblici e di pubblica utilità), è probabile che tutti i rimandi siano per dare loro tempo di adeguarsi a non incorrere nei rigori della legge.
Ma siccome il diavolo fa le pentole ma talvolta si dimentica i coperchi, ecco che, dopo tre proroghe coi i crismi di legge, siano arrivati ad oggi: legge in vigore ma inutilizzabile. Le frontiere della politica del diritto sono sempre inesplorate. E se pensiamo che la piattaforma dovrebbe essere realizzata da un ministero della Giustizia i cui sistemi informatici sono oggi problematicamente gravati dalle attuali modalità per la gestione da remoto dalle udienze civili…
dove e quando la class action potrà essere a regime?
Per il momento, quindi, continueremo a sentire evocare (a sproposito) la class action da chi vuol far paura ai presunti cattivi che ledono i diritti individuali. Mentre la Giustizia continuerà ad essere giustizia (con la “g” minuscola).
NOTE
1 – qui la nuova legge:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/18/19G00038/sg
2 – tra l’altro, per esempio, gli individui possono aderire alla class action anche dopo la sentenza di condanna del resistente.
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