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MULTA SUL CONDONO EDILIZIO
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Comunicato 
14 ottobre 1998 0:00
 

PARTITO IL PRIMO RICORSO AL TAR. LE MOTIVAZIONI E I PROSSIMI PASSI

Firenze, 14 ottobre 1998. La vicenda della multa sulla multa -la richiesta di oblazione per danno edilizio ambientale e paesaggistico che alcuni Comuni, Firenze in testa, stanno inviando a chi era stato gia' condonato ed aveva gia' pagato- fa un passo avanti.
"Grazie agli oltre 300 cittadini che si sono rivolti all'Aduc, e' stato possibile questo primo deposito al Tar". A parlare e' il presidente dell'Aduc, Vincenzo Donvito, che continua: "Ora la battaglia si sposta anche in giudizio. Abbiamo atteso sperando in un ravvedimento del Comune di Firenze, perche' e' stato l'unico grande Comune ad inviare le multe, mentre tutti gli altri attendono chiarimenti, cosi come ha anche fatto il presidente dell'Anci, Enzo Bianco. Ma cosi' non e' stato.
Ricordiamo come l'Aduc si sta organizzando. L'unica possibilita' di ricorso e' al Tar, che costa piu' del doppio della media delle multe. Noi raccogliamo le disponibilita' dei cittadini a contribuire a due/tre ricorsi "pilota". Intanto li invitiamo a non pagare alla scadenza e di aspettare l'ingiunzione di pagamento, con il 5% in piu' (interessi legali) rispetto alla multa. A quel punto con spesa zero si puo' chiedere al Pretore, che ha competenza sul metodo di riscossione e non sul perche' della multa, di bloccare l'ingiunzione in attesa di una situazione piu' certa.
Vediamo ora le motivazioni del ricorso, sottoscritto dagli avvocati Elisabetta Bavasso e Pietro Bavasso, e redatto in collaborazione con l'avv. Mauro Mellini, gia' membro del Csm e che, nella sua attivita' forense, e' riuscito a modificare molte leggi e norme che limitavano i diritti della persona sollevando eccezioni di incostituzionalita' (ricordiamo, per esempio, l'abolizione del reato di plagio), che interverra' anche con memorie successive. Il ricorso e' cosi' articolato:
1) eccesso di potere per errata interpretazione e applicazione di legge. Il Comune appellandosi all'art.15 legge 1497/39 pretende un'indennita' risarcitoria, ma la successiva legge 47/85 (meglio nota come legge sul condono edilizio) nel combinato disposto degli artt.31, 32 e 33 abroga proprio queste sanzioni. Se il Comune le ritiene reintrodotte dal comma 46 art.2 legge 662/96, cio' varrebbe solo dopo l'entrata in vigore di questa legge; non solo, ma questa norma violerebbe l'art.3 della Costituzione che impone parita' di trattamento delle fattispecie, perche' la sanatoria gia' concessa avrebbe legittimato l'abuso, portandolo al pari della licenza di costruzione.
2) Eccesso di potere dovuto a violazione di legge. La legge 1497/39 prevede indennita' risarcitoria per danno ambientale. Ma dov'e' questo danno se per il vantaggio ottenuto l'autore dell'abuso ha gia' pagato ed e' gia' stato condonato? Non solo, ma siccome nella concessione edilizia in sanatoria e' riportato il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, l'oblazione verrebbe chiesta due volte. Il D.M. del 26/9/97, che dispone ai Comuni per l'applicazione della legge 1497/39, e' illegittimo quando sostiene che la multa e' obbligatoria anche se il parametro danno sia uguale a zero: l'indennita' risarcitoria e' riferibile al profitto conseguente all'abuso, ma non al presupposto che abbia provocato un danno ambientale; e l'indennita' viene chiesta proprio a chi ha gia' pagato per questo profitto.
3) Infine, le somme quantificate per la multa sono illegittime, poiche' fanno riferimento ai valori attuali di estimo e non a quelli di accatastamento dell'opera. Non solo, ma il riferimento ai parametri attuali confermerebbe l'interpretazione che la legge 662/96 sia
 
 
 
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