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 ITALIA - ITALIA - Aeroporti. Antitrust condanna societa' di gestione di Malpensa e Linate: abuso posizione dominante
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Notizia 
15 dicembre 2008 0:00
 
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 26 novembre 2008, ha deliberato che SEA ha abusato della sua posizione dominante derivante dall'essere concessionaria esclusiva, fino al 2041, della gestione degli aeroporti di Malpensa e Linate, e ha comminato alla società sanzioni per complessivi 1.549.000 euro. In particolare l'Autorità ha deliberato:
- una sanzione di 770.000 (settecentosettantamila) euro per l'abuso di posizione dominante, consistente nell'applicazione di corrispettivi non equi ed eccessivamente onerosi nel mercato della messa a disposizione di beni ad uso comune ed esclusivo per lo svolgimento del servizio di rifornimento carburante;
- una sanzione di 185.000 (centoottantacinquemila) euro per l'abuso di posizione dominante, consistente nell'applicazione di corrispettivi non equi ed eccessivamente onerosi nel mercato della messa a disposizione di beni ad uso comune ed esclusivo per lo svolgimento del servizio di assistenza catering;
- una sanzione di 594.000 (cinquecentonovantaquattromila) euro per l'abuso di posizione dominante consistente nell'applicazione di corrispettivi non equi ed eccessivamente onerosi nel mercato della messa a disposizione di spazi ad uso ufficio per lo svolgimento delle attività di handling cargo.
L'istruttoria era stata avviata il 14 dicembre 2006 dopo alcune segnalazioni ricevute da IBAR - Italian Board Airlines Representatives e da parte di numerosi operatori cargo attivi negli scali del sistema aeroportuale milanese gestito da SEA, che lamentavano presunti comportamenti abusivi di SEA.
Gli abusi sanzionati riguardano:
1) la messa a disposizione dei beni ad uso comune ed esclusivo per lo svolgimento dell'attività di fornitura carburante
Le risultanze istruttorie dimostrano come la airport fee applicata da SEA non sia mai stata orientata ai costi sostenuti dal gestore per l'erogazione del servizio, sia pure inclusivi della remunerazione del capitale, ma sia stata determinata in misura significativamente superiore a questi ultimi. In particolare, quanto fatturato da SEA appare superiore - almeno oltre il 55% - al valore economico del servizio prestato. Secondo l'Autorità il comportamento tenuto da SEA costituisce una fattispecie di applicazione di prezzi non equi ed eccessivamente onerosi da parte di un'impresa in posizione dominante e, in quanto tale, abusiva. L'abuso di SEA è contestabile dal 2004 fino al 1° gennaio 2006.
2) la messa a disposizione dei beni ad uso comune ed esclusivo per lo svolgimento dell'attività di assistenza catering
I corrispettivi richiesti da SEA per l'accesso alle infrastrutture per i servizi di catering sono risultati di ammontare superiore, e in misura assolutamente sostanziale - circa il triplo - al valore economico della prestazione. Anche in questo caso l'Autorità ha ravvisato l'applicazione di prezzi non equi ed eccessivamente onerosi da parte di un'impresa in posizione dominante. Tale abuso è contestabile dal 2004 fino al 1° gennaio 2006.
3) la messa a disposizione dei beni ad uso comune ed esclusivo per lo svolgimento dell'attività di handlingcargo
SEA ha applicato ai vettori cargo in autoproduzione canoni di sub-concessione pari a circa il doppio rispetto a quelli applicati agli handler cargo, che si assumono rappresentare il benchmark del valore economico riferibile al servizio in questione. L'abuso di SEA è durato almeno dal gennaio 2002, quando è stata resa disponibile, a seguito delle indicazioni fornite dalla Delibera CIPE n. 86/2000, una contabilità analitica certificata, fino a luglio 2008.
Nella determinazione delle sanzioni l'Autorità ha considerato come attenuante il fatto che SEA abbia autonomamente posto fine agli abusi contestati.
L'Autorità non ha invece ritenuto sufficienti, ai fini probatori, gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria relativi all'eccessiva onerosità dei corrispettivi per l'utilizzo delle infrastrutture centralizzate. Dalle risultanze istruttorie è inoltre emerso che la fee richiesta agli operatori di sicurezza per lo svolgimento dell'attività di sicurezza aggiuntiva (c.d. profiling) non è eccessivamente onerosa.
 
 
 
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