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 ITALIA - ITALIA - Niente caffe' caldo nella torrefazione
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Notizia 
28 novembre 2008 0:00
 
L'attività artigiana di panificazione autorizzata anche alla produzione di caffe' (tostatura e torrefazione) non puo' consentire il consumo sul posto di bevande ad esclusiva base di caffe'. Di conseguenza l'esercente autorizzato a vendere il caffè torrefatto e tostato, non puo' andare oltre detto stadio nella manipolazione del prodotto. Pertanto il consumo sul posto di "bevande ad esclusiva base di caffè", pur preparate dal soggetto in questione, non è ammissibile. E' la sintesi del parere del ministero dello Sviluppo economico a chiarimento dell'art. 4, comma 2 bis, della legge 4 agosto 2006, n. 248 (legge Bersani), che prevedeva: "E' comunque consentita ai titolari di impianti (..) l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie".
La motivazione al divieto data dal ministero e' che il caffe' in bevanda non era tra i prodotti vendibili
dall'artigiano legittimato dalla tostatura alla torrefazione. Quindi, niente somministrazione immediata.

 
 
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