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 U.E. - U.E. - Voli aerei annullati: risarcimento richiedibile al giudice del Paese di partenza o di arrivo
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Notizia 
10 luglio 2009 0:00
 
In caso di annullamento di un volo intracomunitario i passeggeri possono richiedere l'indennizzo forfettario al giudice del luogo di partenza o di arrivo dell'aereo. E' quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Europea in una sentenza pronunciata oggi a Lussemburgo. Per la scelta del foro competente non e' determinante il luogo dove la compagnia che effettua il volo ha la sede statutaria ne' quello dove il contratto di trasporto aereo e' stato concluso. Il regolamento sulla compensazione e l'assistenza ai passeggeri del trasporto aereo prevede che, in caso di annullamento del volo, i passeggeri possano ricevere una compensazione pecuniaria compresa tra i 250 e i 600 euro. Nel caso di una compagnia aerea che rifiuta di corrispondere tale indennizzo forfettario e che abbia la sua sede in un altro Stato membro si pone il problema di stabilire se il passeggero abbia, ai sensi del regolamento comunitario sulla competenza giurisdizionale, la possibilita' di adire un giudice diverso dal tribunale del luogo in cui per statuto tale compagnia ha sede.
 
 
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