1) Decisione 7348/2024 - Obbligazioni Portugal Telecom
Il Collegio ACF
respingendo il ricorso con decisione 7348/2024 precisa fra l'altro che:
"pur tenendosi doverosamente conto del fatto che l’Intermediario resistente non ha fornito sufficiente evidenza di aver messo a disposizione dei due clienti un set informativo idoneo nel momento genetico, ciò che non consente di determinarsi nel senso auspicato dai Ricorrenti è che non può dirsi sussistente il necessario nesso di causalità tra inadempimento e danno lamentato, a ciò ostando quanto sopra evidenziato con riguardo al loro profilo di investitori, considerato il quale è conclusivo avviso di quest’Arbitro, in una logica controfattuale del “più probabile che non”, che essi, quand’anche esaustivamente informati, in ogni caso si sarebbero consapevolmente e liberamente determinati nel senso di porre in essere le due operazioni d’investimento di cui ora si dolgono".
Il Collegio dimostra ancora una volta una determinata accortezza nel censurare quelli che sembrano atti "fai da te" o "taglia e incolla" basati cioè su di un bricolage di precedenti decisioni. Una prassi dalla quale ho in moltissime occasioni messo in guardia i risparmiatori. Tant'è che nelle more della difesa l'Intermediario giustamente scrive:
"l’odierna controparte ha atteso oltre sette anni dal prodursi delle perdite di cui ora si dolgono prima di avviare l’odierno procedimento, probabilmente a valle di alcune pronunce dell’Arbitro rivelatesi favorevoli ai clienti, ma i cui profili sono da ritenersi decisamente differenti da quelli degli odierni Ricorrenti, sicché accoglierne la domanda di ristoro significherebbe – secondo la resistente – addossarle su di essa una responsabilità di tipo oggettivo".
E il Collegio arbitrale (come sempre) esamina attentamente la trading history dei ricorrenti rilevando come la stessa non possa dirsi in linea con le lamentate richieste. Anche questa decisione, condivisibile, di rigetto ci permette di ribadire che non è utile strumentalizzare i precedenti delle decisioni arbitrali ACF in ottica case method.
2) Decisione 7350/2024 – Obbligazioni Ianua Patet S.A - Società di gestione UE con succursale in Italia.
Il
ricorso respinto (decisione 7350/2024) affronta la questione della competenza di ACF a conoscere della controversia, considerato lo status del convenuto, società di gestione UE con succursale in Italia e per questo aderente al “sistema ACF”, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 32- ter, comma 1, del Tuf e dell’art. 2, comma 1, lett. h), del Regolamento ACF n. 19602/2016.
Il Collegio pertanto circoscrive bene la casistica avendo cura di osservare
"che la normativa di rango primario prevede quale presupposto su cui si fonda l’obbligo di adesione all’ACF, che si tratti di soggetto su cui “la Consob eserciti la propria attività di vigilanza”. Il Regolamento ACF testé richiamato, ai fini dell’individuazione degli intermediari rilevanti, rinvia fra l’altro ai soggetti abilitati di cui all’art. 1, comma 1, lett. r), del TUF, ivi comprese dunque le società di gestione UE che operano in Italia mediante una propria succursale. Le società di gestione comunitarie possono, tuttavia, prestare nel paese ospitante servizi d’investimento sia per il tramite della propria succursale, sia in libera prestazione di servizi (tipicamente, attraverso tecniche di comunicazione a distanza), rimanendo, per quest’ultima operatività, assoggettate alla vigilanza dell’Autorità dello Stato membro d’origine".
Orbene, basandosi sulla documentazione disponibile, depongono a favore di un operatività transfrontaliera direttamente della casa madre alcuni elementi fra cui il fatto che la ricorrente risulta "aver sottoscritto le obbligazioni avvalendosi del servizio di “Distance Selling Regulation, ovvero la vendita di strumenti finanziari a distanza”, come pure il fatto che "la documentazione contrattuale (“Terms of business in respect of reception and transmission of orders nominee services”) che, come intermediario contraente riporta i riferimenti della casa madre e come luogo di sottoscrizione" e tutto ciò senza mai menzionare la succursale Italiana. Infine anche la corrispondenza via email pare confermare che la ricorrente si relazionava solo con il personale della casa madre.
Il ricorso pertanto risulta inammissibile sulla base di questo precetto che occorre tenere ben presente: "la prestazione del servizio di investimento in cui si inquadrano le doglianze della Ricorrente è univocamente riconducibile alla sola casa madre; con l’effetto che anche in questa sede può confermarsi l’orientamento di questo Collegio che ha declinato la propria competenza nei casi in cui, come in quello di specie, il rapporto contrattuale era intrattenuto direttamente dalla sede dell’intermediario nel Paese di origine e non dalla succursale italiana (cfr. Decisioni ACF n. 2915 del 29 settembre 2020, n. 2076 del 9 dicembre 2019, n. 7291 del 15 aprile 2024).
3) Decisione 7351/2024 - Prestito obbligazionario Ianua Patet - il ruolo del “subscriber bank” e dell'Intermediario nelle vesti di agente di regolamento.
La Decisione 7351/2024
respinge il ricorso effettuando alcune valutazioni rilevanti. L'argomento riguarda (ancora) le obbligazioni Ianua Patet sulle quali, datosi il gran numero di ricorsi respinti invito a fare particolare attenzione rivolgendosi se del caso a Professionisti qualificati affinché venga attentamente esaminata la pratica prima di adire le competenti vie legali.
In questo caso il punto centrale annida nell'attribuire valenza o meno al fatto che
"l’unica attività da esso svolta in relazione all’operatività in questione è stata quella di intermediario incaricato di trasmettere le istruzioni di regolamento alla “subscriber bank” in occasione dell’emissione del prestito obbligazionario Ianua Patet, avvenuta nell’ottobre 2020, come si evincerebbe dal contratto per la sottoscrizione del prestito obbligazionario intercorso tra l’emittente e il subscriber, “ruolo che non implica la conoscenza del beneficiario finale degli strumenti finanziari sottoscritti né, tanto meno, la valutazione del profilo di rischio o della qualifica di cliente «professionale» o al «dettaglio» in capo al beneficiario stesso, né comporta specifici obblighi informativi circa le caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari”. Circostanza che aprirebbe al ruolo da parte dell'Intermediario nelle vesti meramente di “agente di regolamento”, ovverosia di soggetto intervenuto nella fase finale di liquidazione degli importi dovuti tra le parti e di consegna delle attività finanziarie coinvolte".
Il Collegio definisce la questione sulla base delle evidenze in atti statuendo che: "il ruolo svolto dalla SIM nell’operazione di collocamento – come, d’altronde, già rilevato da questo Collegio in sede di esame di controversia analoga a quella qui in discussione (Decisione ACF n. 7290 del 15 aprile 2024) – non può dirsi aver implicato la sottoscrizione di alcun contratto con la Ricorrente, in quanto nessun servizio di investimento nei confronti di quest’ultima risulta essere stato prestato".
Si ritiene che questo caso consenta ancora una volta di raccomandare particolare attenzione nella sottoscrizione di questi prodotti finanziari (in particolare le obbligazioni) attraverso delle procedure basate su di un servizio di ricezione e trasmissione di ordini che finiscono per coinvolgere esclusivamente soggetti terzi.
In ogni caso sarebbe importante nella fase antecedente al ricorso studiare attentamente la struttura dell'investimento laddove il ruolo di agente di regolamento come pure la presenza in un operazione di collocamento di una c.d. subscriber bank non necessariamente paiono così inattaccabili, ma certamente è necessario uno studio meticoloso caso per caso.
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