1) Decisione 7356/2024 - acquisto di Certificates
Il Collegio ACF
respingendo il ricorso con decisione 7356/2024 torna a ribadire un concetto fondamentale nella redazione dei ricorsi sui quali ho in più occasioni richiamato l'attenzione, leggiamo infatti che:
"sotto il profilo del merito va detto che il quadro circostanziale fornito dal Ricorrente in questa sede si presenta privo di idoneo supporto probatorio, o anche solo circostanziatamente indiziario, attenendo esso alla dinamica dei rapporti concretamente intercorsi con personale dell’Intermediario medesimo che, in quanto tali e come più volte riaffermato da quest’Arbitro, si collocano al di fuori del disposto applicativo dell’art. 23, comma 6, del TUF (cd. principio di inversione dell’onere probatorio), trovandosi, in caso contrario, l’intermediario di volta in volta convenuto nella posizione di dover fornire dimostrazione di un fatto negativo".
Orbene, si rammenta che in special modo quando si procede con il c.d. fai da te, traslare le insofferenze o le delusioni (pur se giustificate) in merito a un trattamento "face to face" ricevuto sulla persona con il consulente dell'Intermediario non è di per sé dirimente. Purtroppo un enorme numero di ricorsi viene rigettato (correttamente) per via di questo manierismo espositivo. Non è questa la strada da percorrere.
Nel caso dei Certificates inoltre, essendo prodotti finanziari che necessitano di un'adeguata comprensione è fondamentale la lettura del KID se, come in questo caso, consegnato e quindi in linea con pregresse decisioni il Collegio correttamente osserva che:
"il KID dava conto delle varie possibilità di rimborso dei Certificates e del fatto che si trattava di un prodotto finanziario adatto per un profilo di investitore caratterizzato da un livello di conoscenza/esperienza di livello medio in materia finanziaria, con orizzonte temporale di breve periodo, disposto a tollerare, a scadenza, una perdita anche totale del capitale investito; tutto ciò, anche in coerenza con la composizione complessiva del relativo portafoglio titoli".
2) Decisione 7357/2024 – Obbligazioni MPS sub. - conversione in azioni - informazioni on line
Il
ricorso respinto (decisione 7357/2024) affronta di nuovo la questione delle informazioni rilasciate dall'Intermediario on line, nella sezione ad hoc e riservata, per l'eventuale esercizio in tempo del diritto di opzione. In linea con le pregresse decisioni il Collegio torna a ribadire:
“risulta non revocabile in dubbio che l’Intermediario, mettendo a disposizione sul proprio sito web la comunicazione sulle operazioni di aumento di capitale sociale riguardanti le società emittenti, nonché le informazioni su termini e condizioni per l’esercizio dei diritti di opzione, abbia così adempiuto agli obblighi informativi contrattualmente pattuiti dalle parti, fornendo quindi al cliente odierno Ricorrente, al tempo, gli elementi informativi atti a porlo in condizione di assumere consapevoli decisioni. Manca, quindi, sia la prova di un comportamento violativo imputabile a controparte, risultando anzi documentato il rispetto delle modalità informative contrattualmente pattuite, sia e ad ogni buon conto il necessario nesso causale rispetto al danno lamentato” (Decisioni n. 1366/2019 e n. 1924/2019).
3) Decisione 7358/2024 - Errore nel valore del trasferimento titoli ereditati - Competenza per materia
La Decisione 7358/2024
respinge il ricorso per via del fatto che la questione, per come sottoposta all'Arbitro, è stata qualificata e introdotta in modo da generare l'eccezione per incompetenza ratione materiae che inevitabilmente l'Intermediario ha opposto al ricorrente.
Addirittura in questo caso l'ACF sottolinea un duplice vizio, prima di tutto il fatto che:
"la condotta contestata si sostanzia, a ben vedere, nell’asserito inadempimento di obbligazioni tipiche del contratto bancario di custodia e amministrazione" ma anche per via del fatto che nelle lamentele presentate dal ricorrente: "si riscontra la mancata prospettazione che l’asserito errato calcolo del prezzo medio di carico dei titoli abbia condizionato scelte d’investimento altrimenti prospettabili".
Pertanto il Collegio più che correttamente ribadisce un principio che dovrebbe essere già noto a chi redige i ricorsi:
"la competenza ACF è ravvisabile nei casi in cui la non corretta valorizzazione del prezzo di carico dei titoli – in base alla prospettazione della parte ricorrente – venga fatta valere quale inadempimento di un obbligo informativo idoneo ad influire su scelte di investimento o di disinvestimento che sarebbe stato intendimento di parte attorea porre in essere (Decisione n. 6378 del 7 marzo 2023)".
3) Decisione 7362/2024 - Acquisto azioni MPS - non corretto adempimento degli obblighi informativi
Con la decisione 7362/2024 il Collegio
respinge le deduzioni del ricorrente il quale lamenta un presunto non corretto adempimento degli obblighi che avrebbero gravato sull'Intermediario in ambito consulenziale laddove l'ACF ha invece cura di rilevare come:
"il Ricorrente, pur reso edotto della non appropriatezza/non adeguatezza dell’operazione, le cui implicazioni non potevano sfuggire ad un investitore con il suo profilo, abbia comunque autonomamente deciso di procedere nel dar corso all’investimento e, poi, il suo comportamento successivo, soprattutto allorquando ha altrettanto autonomamente deciso di cedere solo parte del pacchetto azionario detenuto - pur alla luce di notizie di ampia eco, anche mediatica, che fornivano univoca evidenza della situazione societaria dell’emittente al tempo, così fornendo concreta prova di voler perseguire una propria strategia operativa – finendo poi per mantenere la residua posizione azionaria detenuta ben oltre la data di riammissione a quotazione dei titoli, nell’ottobre 2017, allorquando agevolmente avrebbe potuto liberarsi dell’investimento".
Dalla lettura del disposto pare che il Collegio abbia ancora una volta dimostrato molta attenzione nel valutare le posizioni ben ricostruendo la storia dell'investimento. Infatti sembra questo un caso (purtroppo frequente) in cui il ricorrente tenta di ricamare sul proprio caso dei principi espressi in precedenti decisioni sempre del Collegio come se questo bricolage potesse bypassare (se non addirittura ingannare) l'Arbitro il quale invece considera attentamente lo svolgimento dei fatti. E' una prassi altamente sconsigliata quella di procedere in questo modo che porta spessissimo e non a caso, al respingimento del ricorso.
4) Decisione 7368/2024 e 7369/2024 - Informativa non corretta sulle caratteristiche di un Fondo - interviste di profilatura
Con decisione 7368/2024 il Collegio
accoglie il ricorso sulla base di una criticità inerente alla non corretta coincidenza tra la profilatura della Cliente e le caratteristiche del fondo precisando un passaggio rilevante su numerose questioni che paiono essere attuali stante l'alto numero di contestazioni e cioè la necessità che le c.d. interviste abbiano un valore effettivo e non di mera facciata. Leggiamo pertanto che:
"Relativamente, poi, alla profilatura della cliente, i relativi documenti prodotti in atti (“Intervista Appropriatezza” e “Intervista Adeguatezza”) si caratterizzano per essere privi di domande idonee a raccogliere informazioni sugli strumenti finanziari in ordine ai quali la cliente potesse aver maturato pregresse esperienze e conoscenze specifiche, dunque non in grado di far emergere il suo reale profilo di investitrice. Ciò essendo, non è dato evincere con qualche consapevolezza effettiva l’odierno resistente possa aver redatto la tabella, pur versata in atti, nella quale, in corrispondenza con ciascuna tipologia di prodotti/strumenti finanziari, ha espresso la valutazione di appropriatezza o meno rispetto al profilo della odierna Ricorrente. Ciò ha avuto inevitabili ripercussioni anche in ordine alla valutazione di adeguatezza, dato che la propensione al rischio della cliente è stata tratta da due sole domande (su orizzonte temporale e propensione al rischio), sula cui base è stata individuata la soglia massima in Kilovar5 (27) associata alla cliente medesima".
Nella seconda decisione, la 7369/2024 il cui profilo è simile alla precedente, il Collegio stante gli atti acquisiti,
accogliendo il ricorso ha modo di svolgere alcune precisazioni sulle quali ho particolarmente insistito in passati scritti perché molto rilevanti nella struttura dei ricorsi laddove pur essendo presente una profilatura singola e congiunta dei Clienti la stessa non è sufficiente se risulta impostata in modo irragionevole o monodirezionale in seno alla reale capacità di far emergere i contenuti utili alla valutazione. Pure in considerazione del fatto che ad avviso dello scrivente alcuni Intermediari hanno deciso di sfruttare a proprio vantaggio il principio di autoresponsabilità che può essere problematico per i Clienti meno accorti, pertanto leggiamo in questa decisione:
"L’Arbitro ha, peraltro, statuito che, fermo il principio di autoresponsabilità, la profilatura della clientela non può ritenersi svolta in modo corretto, e comunque non può essere ritenuto attendibile il profilo che ne emerge, in presenza di incoerenze interne del quadro informativo anche in relazione ad altri questionari compilati nel tempo; inoltre, di contrasto tra le risultanze del questionario ed elementi obiettivi riguardanti il cliente nonché di incongruenza tra le risposte rese e il profilo sintetico di rischio assegnato (Decisione n. 7170 del 7 febbraio 2024)". Aggiungendo pure il Collegio che:
"l’intervista prodotta dall’Intermediario presenta, ad avviso di questo Collegio, un contenuto decisamente scarno ai fini della rilevazione del livello di conoscenza ed esperienza effettive dei due clienti, in quanto le (sole) quattro domande presenti nel questionario vertono, a ben vedere, su concetti generali di carattere finanziario, da cui non è possibile desumere l’effettivo grado di conoscenza ed esperienze pregresse dei clienti stessi rispetto alle singole categorie di prodotti finanziari". E nelle more della lunga e interessante digressione offerta in diritto, L'ACF anche dopo aver trattato altre e più note criticità, precisa che "anche a voler considerare corretta la profilatura dei Ricorrenti e, quindi, attendibile il profilo di rischio da essa desunto, l’Intermediario non ha, in ogni caso, compiutamente dimostrato la correttezza dell’esito positivo della verifica di adeguatezza condotta" .
5) Decisione 7371/2024 - inadeguatezza del portafoglio investimenti - polizze assicurative
La
decisione 7371/2024 di
accoglimento parziale affronta due tematiche preliminari ai ricorsi che meritano di essere riprodotte, la prima avuto riguardo alla compilazione della Sezione H dove il Collegio ha cura di riportare come:
"con riguardo all’eccezione sollevata dall’Intermediario circa l'irricevibilità del ricorso sul presupposto che non sarebbero state rispettate le istruzioni operative predisposte dall'ACF per la presentazione di un ricorso, va rilevato che effettivamente la Ricorrente non ha compilato la tabella riepilogativa dei dettagli delle operazioni oggetto di controversia (sezione H del modulo del ricorso), né, trattandosi di un numero di operazioni superiore a 10, ha allegato un apposito file redatto con le medesime modalità della tabella in questione. L’eccezione, tuttavia, deve ritenersi infondata in quanto, oltre a doversi rilevare che le operazioni erano già state indicate in dettaglio nel reclamo presentato il 22 marzo 2023, la Ricorrente ha, comunque, allegato tre file nei quali le operazioni contestate sono state riepilogate e suddivise, ai fini della quantificazione del danno, in tre gruppi: (i) investimenti liquidati o giunti a scadenza; (ii) investimenti in prodotti diversi dalle polizze assicurative ancora in essere alla data di presentazione del ricorso; (iii) investimenti in polizze 8 assicurative ancora detenute in portafoglio alla data di presentazione del ricorso. Peraltro, in sede di deduzioni integrative, la Ricorrente ha comunque allegato un file denominato ‘sezione H’, nel quale sono riepilogate le medesime operazioni utilizzando il format della sezione H, ponendo quindi un rimedio formale (e non di natura sostanziale) alle difformità rispetto alle istruzioni operative, le quali – giova rammentare - sono finalizzate, con un approccio di tipo sostanziale, ad ottenere una definizione precisa ed univoca del perimetro della controversia che, nel caso in esame, si ritiene effettuata già in sede di presentazione del ricorso".
La seconda questione che merita di essere ricordata, trattandosi di polizze pur se rinvenienti da una gestione di una diversificazione del patrimonio (fattispecie che evidentemente continua a trarre in inganno i ricorrenti) e che:
"Va invece rilevata l’inammissibilità del ricorso con specifico riferimento all’investimento in una polizza multi-ramo effettuato in data 29 giugno 2016, per la quale si applica ratione temporis l’articolo 25-bis del Tuf nella formulazione precedente al recepimento della direttiva (UE) 2016/97 (“c.d. IDD”). In tale regime normativo l’ACF è competente a conoscere di fattispecie che attengono al collocamento di polizze assicurative solo ove in esse sia presente una componente ‘finanziaria’ e, segnatamente, solo di quelle appartenenti ai rami vita III e V di cui all’articolo 2, comma 1, del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (polizze unit linked, index linked, operazioni capitalizzazione). Quindi, dall’impianto normativo vigente all’epoca dell’operazione in questione, le polizze multi-ramo sono da intendersi escluse dal perimetro di competenza di quest’Arbitro".
6) Decisione 7373/2024 - Fondi Gestielle
La
decisione 7373/2024 di
accoglimento parziale riguarda la sottoscrizione di numerosi Fondi Gestielle e il Collegio esamina le doglianze e le difese riguardanti la genesi di ciascuna di esse; merita di essere riprodotta una delle criticità più rilevanti avuto riguardo a questo genere di prodotti finanziari perché dirimente a favore del Cliente:
"deve rilevarsi, che, nelle relative “proposte di consulenza” in atti, la “spiegazione” al cliente dei motivi per cui le operazioni venivano ritenute coerente risulta oltremodo generica e di tenore essenzialmente standardizzata, in quanto tale inidonea a dimostrare la corretta osservanza dell’art. 54 del Regolamento delegato (UE) 565/2017 che, al paragrafo 12, prevede l’obbligo per l’intermediario “di presentare al cliente al dettaglio una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite” (cfr., sul tema, Decisione n. 7201 del 16 febbraio 2024; inoltre, Decisione n. 7243 del 12 marzo 2024)".
Brevi considerazioni conclusive
Purtroppo in non pochi casi di respingimento delle ragioni dei Ricorrenti si ha la sensazione che il ricorso sia stato redatto o in maniera errata, facendo cioè appello a precedenti "taglia e incolla" o senza introdurre in maniera adeguata i principi in diritti che vengono richiamati cercando di importarli e adattarli al singolo caso all'esame del Collegio.
In alcuni ricorsi poi, come obbligazioni e azioni, sembra che non vengano proprio introdotti profili della scienza del diritto che potrebbero invece persuadere diversamente il Collegio sempre molto attento ad esaminare le strategie difensive nell'ottica di fare il diritto.
Solo su alcune Obbligazioni, stante le numerose pubblicazioni in circolazione (vedasi ad esempio le Portugal Telecom) si leggono dei riassunti da cui emerge una certa maestria nell'argomentare numerosi profili di criticità.
Occorre fare molta attenzione sia alla fase del reclamo che a quella del ricorso affidandosi a qualificati esperti che possano personalizzare sul caso la miglior interpretazione del diritto, perché la sensazione è che in alcuni casi si sarebbe potuto ottenere un diverso risultato.
E' necessario "fare il diritto", cioè lavorare su teorizzazioni che possano mettere il Collegio nella pregiata posizione di accogliere orientamenti nuovi frutto di interpretazioni contemporanee che offrano spunti di persuasione in favore dei ricorrenti.
Il rischio di una pedissequa emulazione di precedenti non performanti é reale, evidentemente anche per chi si affida all'assistenza di un difensore.
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