1) Decisione 7426/2024 - portafoglio modello - consulenza generica.
Con la decisione 7426/2024 di
accoglimento del ricorso il Collegio affronta la questione dell’adesione al servizio di “consulenza generica” offerto dall’Intermediario. Tale servizio consentiva alla clientela di avvalersi di “portafogli modello” forniti dall’Intermediario tramite la propria piattaforma web in modo standardizzato, senza dunque tenere conto delle specifiche caratteristiche di ciascun utente.
L'argomento che viene in considerazione è il non aver potuto, il Cliente, fare affidamento su comunicazioni personalizzate in caso di eventuali revisioni apportate agli evocati “portafogli modello”.
Il Collegio evidenzia due criticità, la prima:
"dalla lettura del disclaimer in questione poteva trarsi la sola informazione, certa, che i “portafogli modello” sarebbero stati pubblicati sulla piattaforma web, il che di per sé non escludeva che tale pubblicazione potesse essere accompagnata anche dall’invio di comunicazioni indirizzate alle caselle di posta elettronica dei clienti, su cui il disclaimer non si esprimeva né in termini positivi, né in termini negativi".
Mentre la seconda: il Ricorrente aveva indirizzato al servizio clienti una specifica richiesta tesa proprio ad acclarare se, una volta eseguiti investimenti sulla base di uno dei “portafogli modello” elaborati dall’Intermediario, fossero previsti successivi aggiornamenti della relativa composizione e quali sarebbero state le modalità con cui i clienti sarebbero venuti a conoscenza di tali intervenuti “ribilanciamenti”; ebbene, dalla documentazione versata in atti emerge che l’Intermediario ha risposto il giorno stesso, facendo presente che
“eventuali ribilanciamenti [sarebbero stati] proposti ad inizio mese o in particolari condizioni di mercato” e che “il cliente [sarebbe stato] avvisato della necessità di effettuare variazione tramite mail”. Pervenendo tale riscontro da un interlocutore “qualificato” (il servizio clienti della piattaforma di cui si serviva l’Intermediario per la “consulenza generica”) ed enunciando in modo inequivocabile l’invio di mail al cliente, senza con ciò porsi in contrasto con le informazioni rintracciabili sul relativo sito, il convincimento del Ricorrente di effettivamente ricevere dette e-mail in caso di modifiche del “portafoglio modello” non può che essere stato effettivo e ampiamente giustificato dal tenore delle informazioni ricevute.
Tutto ciò valorizza l'ipotesi che se il Cliente avesse avuto contezza che non avrebbe ricevuto comunicazioni personali in ordine a eventuali aggiornamenti, non avrebbe avviato la propria attività di investimento attingendo ad uno dei “portafogli modello” elaborati dall’Intermediario e pertanto l'Arbitro stabilisce che:
"risulta dunque ampiamente comprovato dalle evidenze in atti che il Ricorrente non avrebbe così operato se correttamente informato ab initio, dal che consegue l’avviso di questo Collegio nel senso della sussistenza delle condizioni per l’accoglimento del ricorso".
2) Decisione 7430/2024 – acquisto obbligazioni on line - informazioni tramite video della scheda titolo.
Il Collegio con la decisione 7430/2024 esamina i fatti del
ricorso che viene respinto e individua alcune interessanti evidenze che consentono di capire se siano state fornite, attraverso la schermata iniziale, informazioni idonee a porre il Cliente di un servizio on line, in condizione di compiere scelte d’investimento consapevolmente informate.
Il Collegio valuta anzitutto il fatto che: l’Intermediario ha riprodotto la schermata che appare ai clienti quando effettuano operazioni online nella sezione “Mercati e trading”, alla quale è necessario accedere al fine di impartire un ordine dispositivo. Da essa si evince che, rispetto al titolo selezionato, compare una prima videata contenente il prezzo, con relativo scostamento, l’indicazione del rating dell’emittente e dell’emissione, ed altri valori relativi alla negoziazione (mercato, volume e prezzi della giornata); elementi che il cliente ha, dunque, verosimilmente avuto modo di visionare".
Successivamente l'Arbitro ha cura di osservare come:
"tale schermata, oltre a consentire di visualizzare una sezione grafica (della quale viene riprodotto uno screenshot esemplificativo). con ulteriori dettagli sull’andamento del titolo e sugli eventi ad esso collegati, presenta un link denominato “Informativa titolo”, tramite il quale si accede alla scheda prodotto, versando poi in atti copia delle schede relative alle obbligazioni in esame, alle date degli acquisti, aggiornate al giorno precedente le operazioni qui contestate".
Concludendo che:
"Esaminando le menzionate schede, emergono informazioni decisamente dettagliate sull’emittente, sull’emissione e sul garante, con diversi richiami alla caratteristica speculativa dell’investimento, e sono riportati i rating con relativa tabella esplicativa, che per entrambe le operazioni risultano BB+ per l’emissione, e NR per l’emittente, indicando anche gli ultimi tre valori assegnati da S&P. All’interno della descrizione delle caratteristiche principali dello strumento, classificato come obbligazione corporate, oltre alle avvertenze sull’appartenenza del titolo alla categoria speculativa ed all’indicazione del garante, sono esplicitate le componenti principali di rischio".
Tutto ciò peraltro rilevato come in tutte le fasi del rapporto on line il Cliente pur avendo avuto a disposizione la possibilità di compilare schede e campi appositi di profilatura abbia reiteratamente scelto di non farlo.
Pertanto il Collegio giustamente afferma:
"In tema di profilatura, l’Arbitro ha costantemente richiamato il c.d. principio di autoresponsabilità per cui, con la sottoscrizione dei questionari, l’investitore assume la paternità delle dichiarazioni ivi contenute. Tale principio – ad avviso del Collegio – può essere riferito anche alle ipotesi in cui il cliente, rifiutandosi di fornire le risposte alle domande presentate – non mette l’Intermediario in condizioni di profilarlo, assumendosi così, inevitabilmente, la responsabilità delle conseguenze della scelta effettuata, che non possono pertanto essere ribaltate sulla controparte".
3) Decisione 7431/2024 - completezza del contratto - obblighi di informativa precontrattuale - documento ‘Investor Education’.
Con la decisione 7431/2024 di
accoglimento del ricorso il Collegio torna a puntualizzare, relativamente all'asserita incompletezza del contratto che:
"è appena il caso di aggiungere che quest’Arbitro ha già avuto modo di precisare che il requisito della forma scritta, richiesto ad substantiam dall’art. 23 del Tuf, può essere soddisfatto anche attraverso lo scambio di atti, entrambi firmati da ciascuna parte contraente, recanti rispettivamente la proposta e l’accettazione del servizio di investimento, atteso che la previsione dettata dal Tuf non preclude la possibilità che il contratto si perfezioni secondo il procedimento disciplinato dall’art. 1326 c.c. (cfr. Decisione ACF n. 1405; nel medesimo senso questo Collegio ha altresì chiarito che, affinché sia soddisfatto il requisito della forma scritta richiesto dall’art. 23 del Tuf, non è necessario che tutte le informazioni pertinenti siano contenute in un unico modulo contrattuale, potendosi ritenere sufficiente che le stesse siano riportate in modulistica accessoria, ove debitamente richiamata in atti sottoscritti dal cliente: cfr. Decisione ACF n. 1633)".
Nel contempo l'Arbitro prendendo atto che l'Intermediario si è limitato ad assolvere agli obblighi informativi precontrattuali unicamente consegnando un documento di educazione finanziaria afferma come:
"La mancata informativa sulle caratteristiche ed i rischi degli strumenti finanziari compravenduti mina, difatti, in radice il processo di investimento e non può essere sanata dall’eventuale adempimento degli obblighi informativi c.d. passivi, né dal controllo di coerenza tra profilo finanziario dell’investitore e le caratteristiche dello strumento finanziario negoziato".
Brevi considerazioni:
La prima nota che viene da prendere in considerazione è che nelle ultime settimane non sono poche le decisioni dell'Arbitro dove si fa menzione di consulenti finanziari radiati o sospesi la qual cosa per chi si occupa da molto tempo di queste tematiche farebbe supporre che in passato quando parecchi Clienti si rivolgevano al sottoscritto lamentando comportamenti scorretti, ingannevoli, decettivi e via dicendo di ex. promotori finanziari più furbi che abili e più venditori che consulenti potrebbe essere stato vero.
Purtroppo spesso i Clienti o non sono stati creduti o non hanno avuto la possibilità di dimostrarlo.
Oggi la situazione sembra subire un'inversione di tendenza e pur con tutti i limiti della prova necessaria ci sono diversi elementi che portano a deduzioni precise e fra loro concordanti. Il che è un bene laddove è davvero improbabile che risparmiatori senza alcuna dimestichezza con gli investimenti si siano da tempo orientati su prodotti finanziari compravendendoli per conto proprio senza ricevere invece suggerimenti da parte di personale che giudicavano qualificato e di fiducia.
Ciò posto negli ultimi mesi si assistono a decisioni dell'Arbitro come sempre ben redatte ed esaustive che in parte non possono accogliere alcuni profili inerenti alle asserite mancanze o lacune documentali laddove c'è stato un evidente miglioramento da parte degli Intermediari in termini di trasparenza sugli obblighi informativi ma nel contempo il Collegio è attento a considerare come la coperta è spesso troppo corta in quanto alcuni di questi documenti sembrano più costruiti per sembrare utili mentre a volte dietro un eccesso di documentazione disponibile poi ci sono prassi di circuizione orientate alla manipolazione.
Ancora oggi nel piazzamento da venditori di prodotti finanziari vige la malsana considerazione in uso nei consulenti meno preparati che una volta che i documenti vengono assolti e tutto è firmato la situazione è inattaccabile; non si comprende il motivo per cui alcuni importanti Intermediari si rifiutano di fare formazione, educazione e cultura tra i loro venditori, coinvolgendo anche le associazioni dei consumatori (perché no? Sono una risorsa di esperienza non un ostacolo) che sono ben liete di risparmiare siffatti dispiaceri a suon di zeri ai risparmiatori. Nell'era in cui anche il passaparola viene organizzato dietro le quinte in modo da simulare giudizi positivi che nascondono invece quasi sempre delle consulenze fregatura da parte dei venditori desiderosi di incassare la commissione, sarebbe interessante spiegare che non è solo il documento in sé a svolgere una funzione oracolare ma la ragione che ha portato questo documento ad essere l'epicentro di un sistema che guarda al risparmio, nella sua tutela costituzionale, come ad un presupposto di stabilità e di efficienza del sistema economico.
Le controversie stragiudiziali subiscono una evoluzione da questo punto di vista e come tante volte scritto e suggerito in passato prevale la strategia analitica di sollevare più criticità in sinergia fra loro per mettere in evidenza che non è sufficiente limitarsi a fare "i compiti a casa". E' importante. Ma non basta.
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