Indice
1 - Acquisto tramite servizio “You web” di obbligazioni Astaldi
2 - Operazioni di compravendita di titoli azionari Saipem
3 - Rifiuto della banca di fornire all'erede la documentazione dei rapporti intrattenuti dal de Cuius se non si reca personalmente in filiale quantunque residente all'estero e in possesso di tutte le credenziali che dimostrano la sua qualità.
4 - Investimenti finanziari in prodotti inadeguati e di scarso rendimento.
1) Acquisto tramite servizio “You web” di obbligazioni Astaldi
Con decisione 7591/2024 il Collegio
respinge il ricorso.
In via del tutto preliminare il Collegio osserva, a proposito dei dossier on line:
"risulta essere stato indicato, nell’anno di riferimento per gli strumenti detenuti, il prezzo ed il controvalore in euro, con ciò evidenziando l’andamento dei titoli nel tempo".
Avendo cura di rilevare che:
"Nel caso di specie già al 31.3.2018 ed al 30.6.2018 i prezzi riportati per le Obbligazioni (rispettivamente di 80,97 e 82,00) risultavano notevolmente inferiori rispetto ai prezzi dei primi due acquisti contestati dal Ricorrente avvenuti a gennaio a 91,10 e 90,54, per poi crollare nel trimestre successivo a 24,10 alle soglie della richiesta di accesso alla procedura di concordato preventivo da parte dell’emittente, annunciata il giorno seguente. A ciò si aggiunga che la stessa operatività contestata, realizzata a prezzi progressivamente decrescenti, era di per sé indicativa di una situazione di criticità dell’emittente".
L'Arbitro si sofferma su alcune valutazioni circa la ricostruzione in fatto offerta dal ricorrente:
"benché non si rinvengano comunicazioni specifiche riferite alle vicende dell’emittente rese al Ricorrente, sembra quantomeno poco probabile che questi – soggetto che aveva sempre dichiarato di tenersi informato sull’andamento e le notizie di mercato – anche alla luce del portafoglio detenuto e dell’ampia operatività che eseguiva costantemente, non abbia avuto modo di percepire/conoscere lo stato di difficoltà che stava attraversando l’emittente Astaldi alla fine del 2018. Del resto, lo stesso Ricorrente dichiarava di aver tentato un ulteriore acquisto di Obbligazioni al prezzo limite di 15,60, in data 27.12.2019 – vale a dire, oltre un anno dopo la richiesta di concordato – versando in atti la riproduzione della schermata del PC dal quale operava, ordine non andato a buon fine in quanto il titolo era “assimilato in Black List”, circostanza che conferma le intenzioni eminentemente speculative del Cliente che, a tale data, non poteva non aver contezza di quanto accaduto in precedenza".
Aggiungendo:
"Il quadro sopra evidenziato rende, pertanto, decisamente poco verosimile anche la tesi del Ricorrente, laddove sostiene di essere stato indotto a non disinvestire la posizione detenuta dalle errate informazioni presenti sul sito dell’Intermediario, relative alla valorizzazione in utile dell’investimento nelle Obbligazioni".
Come pure:
"l’analisi delle evidenze istruttorie fa emergere alcune criticità comportamentali imputabili all’Intermediario per non aver, nello specifico, dimostrato di aver adempiuto in maniera esaustiva agli obblighi informativi preventivi sulle caratteristiche degli strumenti finanziari intermediari. Tuttavia, a fronte di ciò, le medesime evidenze istruttorie dimostrano anzitutto, in capo a Parte Ricorrente, una significativa esperienza in materia di investimenti e di avere egli conoscenze adeguate circa le diverse tipologie di strumenti finanziari e relativi rischi".
Approfondendo quindi un esame della trading history del ricorrente basata sui precedenti acquisti e senza tralasciare il profilo delineato in sede di questionario come pure alcune pregresse valutazioni su titoli che appartenevano al settore speculativo, dopo aver dato conto del principio noto come il "più probabile che non" l'ACF conclude che:
"ha già escluso, in sede di esame di fattispecie analoghe, la sussistenza del nesso di causalità laddove dalla documentazione in atti emergevano, come per l’appunto nel caso di specie, elementi tali da indurre a ritenere che la decisione di investimento fosse stata il frutto di una scelta libera e consapevole dell’investitore, che quest’ultimo avrebbe in ogni caso compiuto anche ove gli fosse stato fornito un corretto e completo quadro informativo. Questo Arbitro è pervenuto a tale conclusione nei casi in cui le evidenze prodotte consentivano di tracciare un profilo dell’investitore caratterizzato da una buona esperienza e competenza finanziaria e davano conto di una operatività piuttosto frequente, in epoca precedente e in alcuni casi anche successiva alle operazioni contestate, nei medesimi prodotti oggetto del ricorso o in strumenti finanziari con caratteristiche analoghe, che non aveva, tuttavia, dato luogo a contestazioni di sorta, neppure sotto il profilo della mancata conoscenza delle caratteristiche proprie dello strumento finanziario (cfr., tra le tante, Decisione ACF n. 6634)"
Considerazioni:
Lato risparmiatori / consumatori: dalla lettura della lunga e apprezzabile spiegazione dell'Arbitro si ha la sensazione che in questo, come per altro in altre circostanze simili, la difesa opposta dal ricorrente con reclamo prima e ricorso poi sia stata organizzata male. In particolare si ha la sensazione che il ricorrente abbia sentito il bisogno di "aggiustare il tiro" della sua ricostruzione apportando alcuni correttivi che sembrano dei tentativi di convincere forzosamente l'Arbitro persuadendolo che le cose siano andate in un certo modo estrapolando alcuni concetti da precedenti decisioni. Il sottoscritto Autore ha più volte messo in guardia i ricorrenti dall'evitare questo genere di attività difensiva. Non funziona. Peraltro l'ACF è molto attento nel valutare adeguatamente il profilo dei ricorrenti. Indagando saggiamente ciò che emerge da narrazioni che come in questo caso sembrano davvero poco plausibili con anche dei vistosi errori in termini di incongruenze logiche tali per cui il ricorrente di fatto non riesce a spiegare come certuni eventi avrebbero potuto irretirlo o quantomeno non sarebbero stati da lui percepiti nella loro integrità. Ma questo, pur potendo essere accaduto non v'è dimostrazione quantomeno di dubbio in proposito (nell'esperienza portata alla mia attenzione anche investitori apparentemente esperti possono cadere in errore perché non è "mai" una vera e proprio esperienza professionale bensì più un personale convincimento da trader che lo sia)
Lato banca / intermediario: la decisione ACF finisce per premiare l'Intermediario ma forse più per demeriti del ricorrente. In effetti l'Arbitro ha cura di sottolineare che ci sono delle criticità nell'operato dell'Intermediario. Queste ultime non sono state elaborate correttamente dalla controparte tuttavia la difesa operata non sembra particolarmente brillante in termini di cautele avverso questo genere di situazioni ed anzi si trincera dietro ad affermazioni apodittiche tali per cui il cliente comprava anche azioni e persino ETF (!). Colpevolizzare il proprio cliente non è una prassi che io consiglio agli Intermediari. Non corrisponde al vero che stante il profilo di investimento in questione la Banca non fosse tenuta a prestare alcuna informazione sull’andamento del titolo successivamente agli acquisti, anzi questo è un errore che significa che la Banca si è difesa senza sapere l'evoluzione più recente di numerosi istituti coinvolti. E' ragionevole supporre che gli sia andata bene più demeriti della controparte che tuttavia potrebbe ottenere margini di successo diversi davanti al giudice nel qual cosa la Banca dovrà fare molto di più per dimostrare la sua assenza di responsabilità.
2) Operazioni di compravendita di titoli azionari Saipem
Con la decisione 7592/2024 il Collegio
respinge il ricorso.
Il Collegio pur dovendo dare atto del fatto che:
"l’Intermediario non ha prodotto evidenze idonee a comprovare che, in base alle proprie procedure per l’operatività on-line da parte della clientela, l’odierno Ricorrente, prima di operare, sia stato posto in condizione di dover visualizzare documentazione informativa descrittiva delle caratteristiche delle azioni di cui trattasi, di cui, peraltro, non è stata prodotta neppure copia" dopo aver esaminato la trading history del ricorrente e aver preso atto di alcune operazioni in particolare osserva che: "lo stesso Ricorrente, inoltre, era solito operare con modalità d’intonazione tipicamente speculativa, anche con riferimento ai titoli azionari in lite, ponendo in essere, talvolta anche nella medesima giornata e, comunque, in tempi ravvicinati, operazioni di segno opposto".
Giungendo alla conclusione di non accogliere il ricorso per la mancanza del nesso di causalità stante peraltro il fatto che:
"le concrete modalità operative poste in essere, testé richiamate e riferite all’intero periodo in contestazione, forniscono evidenza di una piena e coerente consapevolezza da parte del Ricorrente circa le caratteristiche degli investimenti effettuati, il che induce a ritenere che egli avrebbe dato egualmente corso a una tale strategia – evidentemente caratterizzati da profili di rischiosità non secondari (ma è stato proprio il Ricorrente a dichiarare nel questionario di effettuare prevalentemente investimenti che consentivano di ottenere una crescita del capitale nel tempo, consapevole del rischio di poter subire perdite significative) – pur se l’Intermediario avesse vincolativamente messo a sua disposizione (fornendo in questa sede idonea prova in tal senso) un set informativo completo e aggiornato sulle caratteristiche del titolo in questione".
Considerazioni.
Lato risparmiatori / consumatori e Lato banca / intermediario: la difesa della Banca non sembra aver ben operato quantunque esca premiata dai limiti della strategia difensiva del ricorrente. Addirittura leggiamo che: "priva di idoneo fondamento l’affermazione dell’Intermediario, secondo cui il Ricorrente, in occasione della compilazione del questionario 2019, avrebbe richiesto l’upgrade a cliente professionale; richiesta che, in caso di sussistenza dei relativi presupposti, precluderebbe al Collegio di conoscere della controversia, perché non rientrerebbe nell’ambito di propria competenza. Invero, nella prima pagina dell’evocato questionario Mifid, il cliente risulta essere stato classificato come investitore “al dettaglio” e, con riferimento alle caselle “Upgrade” e “03-Professionale a richiesta”, nella riga immediatamente successiva si legge “Richiesta upgrade Nessuna richiesta upgrade”.
E ancora:
"l’Intermediario non ha prodotto evidenze idonee a comprovare che, in base alle proprie procedure per l’operatività on-line da parte della clientela, l’odierno Ricorrente, prima di operare, sia stato posto in condizione di dover visualizzare documentazione informativa descrittiva delle caratteristiche delle azioni di cui trattasi, di cui, peraltro, non è stata prodotta neppure copia".
Come pure:
"l’Intermediario, pur deducendo di aver profilato correttamente il Ricorrente attraverso due questionari MiFID compilati rispettivamente nel 2013 e nel 2019, ha produrre in atti il solo questionario del 2019, il che impedisce di vagliare, con la necessaria completezza documentale, l’esito delle valutazioni di appropriatezza asseritamente eseguite con esiti positivi (come documentato da un file Excel dell’Intermediario), in relazione all’operatività in lite realizzata antecedentemente al 7 giugno 2019 (data di somministrazione del secondo questionario)".
Orbene, il Collegio ACF è giustamente chiamato a interpretare il diritto e a rendere giustizia al vero di quanto dagli atti si evince come meritevole o meno di accoglimento tuttavia io ritengo da tempo che così tante banalità ed omissioni se non addirittura affermazioni che si smentiscono da sole nella difesa delle Banche debba portare a un pregiudizio. Alcuni Istituti di credito si difendono scrivendo castronerie o quello che vogliono con elaborazioni da impiegato forense che non rendono onore e rispetto alla vicenda del ricorrente il quale pur potendo avere eventualmente torto non merita di leggere delle negazioni plausibili così poco poco performanti. E' ingiusto. Datasi la difesa operata dalla Banca forse il ricorso al Giudice di primo grado è doveroso.
3) Rifiuto della banca di fornire all'erede la documentazione dei rapporti intrattenuti dal de Cuius se non si reca personalmente in filiale quantunque residente all'estero e in possesso di tutte le credenziali che dimostrano la sua qualità.
Con decisione 7593/2024 il Collegio
accoglie il ricorso.
Anzitutto per quanto riguarda l'eccezione preliminare giustissimo il rilievo tale per cui:
"pur avendo la Ricorrente chiesto, sic et simpliciter, di ottenere copia della documentazione attinente ai rapporti a suo tempo intercorsi tra il resistente e il de cuius, senza espressamente prospettare un collegamento con possibili scelte di investimento/disinvestimento - che essa non possa che ritenersi quantomeno funzionale (anche) all’assunzione di scelte in tal senso, di cui la Ricorrente non può allo stato evidentemente avere debita contezza dispositiva proprio a causa della mancata messa a disposizione della documentazione oggetto della sua richiesta, in quanto rimasta sinora inevasa".
E pertanto:
"Da ciò consegue che l’oggetto della controversia non può che ritenersi rientrante nell’alveo della competenza di questo Collegio; competenza che non è limitata alle domande a contenuto patrimoniale, ben potendo il ricorrente in questa sede, lamentando l’inadempimento dell’intermediario ad uno degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti dalla normativa, formulare, anche in ossequio al principio di atipicità della tutela, la domanda che meglio ritiene confacente a soddisfare il suo interesse effettivo".
Più che condivisibile quindi il fatto che:
"l’Intermediario non può, ad avviso di questo Collegio, vincolare il soddisfacimento della richiesta avanzata dall’odierna parte attrice all’unica procedura prospettata, quella secondo cui la richiedente debba fisicamente recarsi presso uno degli uffici del resistente".
Inoltre:
"Il “foglio informativo ai sensi della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e servizi bancari - servizi vari”, versato nel fascicolo – che contiene la descrizione, tra gli altri, non solo del servizio di richiesta copia degli estratti conto e di ricerca patrimoniale (che l’Intermediario ha indicato essere quelli rilevanti per la fattispecie), ma anche quello relativo all’istruzione della pratica di successione – contiene, infatti, le condizioni economiche di tutti i servizi ivi offerti, senza però fornire alcuna indicazione, né prospettare specifici vincoli, sulle modalità di attivazione, né in ordine alla necessità di presentare la richiesta, solo di persona, presso gli uffici".
In conclusione:
"la pretesa dell’Intermediario di richiedere che la Ricorrente, soggetto residente all’estero, si rechi fisicamente presso uno dei suoi uffici per essere identificata e presentare la richiesta di documentazione, ovvero si avvalga a questi fini di un procuratore (ipotesi, quest’ultima, che verosimilmente comporterebbe un aggravio d’impegno e di costi per il cliente) è da ritenersi, a dir poco, anacronistica".
Considerazioni:
Lato risparmiatori / consumatori e Lato banca / intermediario: benissimo ha fatto il Collegio ad accogliere il ricorso e l'unica considerazione che viene da fare è quanto sia incredibile che in Italia molte Banche quando ci sono di mezzo i rapporti ereditari sollevano eccezioni e oppongano problematiche indecorose chiedendo comportamenti da parte della Clientela basati su di una evidente serializzazione burocratica del procedimento dal quale si rifiutano di affrancarsi. Nel 2024 alcune pretese hanno un sapore non solo irricevibile ma inqualificabile contribuendo unicamente a creare scompiglio e disagio. C'è una volontà ostracista di non voler cambiare su questo genere di procedure che più volte è stata rilevata e in alcune circostanze è veramente ostica da superare. Si confida che questa decisione sia uno stimolo a rendere la vita degli eredi dei Clienti un po' più facile.
4) Investimenti finanziari in prodotti inadeguati e di scarso rendimento (due decisioni)
La decisione 7595/2024 e la n. 7599 dichiarano
il ricorso inammissibile per indeterminatezza
Venendo alla prima decisione, si tratta di un caso che riguarda due persone molto anziane presumibilmente coinvolte in molteplici investimenti finanziari a far data dal 2019 che potrebbero non essere in linea con il loro profilo.
Il Collegio è obbligato a rilevare come:
"con specifico riguardo all’individuazione delle numerose operazioni in quote di fondi comuni d'investimento, che rappresentano di gran lunga la maggioranza di quelle oggetto della controversia. Oltre a non aver compilato, in sede di presentazione del ricorso, la tabella relativa all’operatività contestata, di cui alla Sezione H) del “Modulo del ricorso”, i Ricorrenti hanno genericamente riferito le proprie contestazioni alle operazioni poste in essere “a partire dall’anno 2019”, rinviando, ai fini della loro individuazione, ad una copiosa documentazione prodotta in allegato al ricorso".
Anche a seguito della richiesta di integrazione formulata dalla Segreteria Tecnica permangono divergenze e un'indicazione troppo sommaria (peraltro senza l'essenziale requisito dei codici identificativi ISIN) che nemmeno la comparazione con quanto depositato dall'Intermediario ha permesso di ricostruire con sufficiente certezza.
Il principio da tenere molto ben presente è sempre il seguente:
“la necessità che nel ricorso siano individuate con idonea chiarezza e determinatezza le operazioni controverse, oltre che le specifiche doglianze alle stesse riferibili, e ciò anche considerato che l’ordinamento pone in capo all’intermediario convenuto l’onere di provare di avere correttamente adempiuto ai propri obblighi di comportamento, il che può concretamente avvenire solo qualora l’investitore, a sua volta, assolva in maniera puntuale e circostanziata il proprio onere di allegazione, individuando in modo inequivoco «quali siano le concrete operazioni di investimento cui si riferiscono quelle contestazioni» (v. già decisione n. 1616 e numerose altre successive di identico tenore)” (cfr. da ultima, la Decisione n. 7545 del 1° agosto 2024)".
Considerazioni.
Lato risparmiatori / consumatori: purtroppo in un numero rilevante di casi l'indeterminatezza corre il rischio di impedire la valutazione del ricorso. E' essenziale e non ci si stancherà mai di dirlo la fase di acquisizione della documentazione, la preanalisi nella quale vanno individuati e predisposti i documenti da utilizzare. Bisogna se del caso affidarsi a un Professionista qualificato che lo faccia onde evitare di rimanere vittima di una manchevolezza che poi non permette di valutare l'effettivo tenore in diritto delle richieste. Inoltre sempre questa settimana un altra decisione è risultata inammissibile, la n. 7599 in quanto veniva di fatto rimesso all'Arbitro il compito di ricostruire il perimetro effettivo della pretesa del ricorrente che riguardava operazioni effettuate nell’ampio arco temporale compreso tra il 2019 e il 2022 con ciò dovendo rimarcare un altro principio che peraltro viene prima di quello che considera le eventuali manchevolezze dell'Intermediario e cioè che:
"in simili fattispecie non può ritenersi che il ricorrente abbia adeguatamente assolto all’onere, su di lui incombente, di individuare con chiarezza le violazioni e gli investimenti, che si assumono generatori di danni asseritamente risarcibili, in quanto, così facendo, egli sostanzialmente finisce con il rimettere all’ACF il compito di definire il perimetro delle operazioni contestate, attraverso l’analisi della documentazione in atti (v. già decisione ACF n. 2137)".
Bisogna fare attenzione. E' onere della parte agire con particolare metodo e attenzione pure perché, e ce lo ricorda giustamente lo stesso collegio proprio in quest'ultima citata decisione:
"non può non rilevarsi che sussiste il dovere per ogni intermediario qui convenuto – specie nelle ipotesi in cui, come quella che ci occupa, il ricorrente agisca nella qualità di erede – non solo di mettere preventivamente a disposizione del cliente tutta la documentazione relativa al rapporto, al fine di porlo così nella condizione di tutelare al meglio i propri diritti, ma anche di trasmettere a quest’Arbitro, laddove la situazione di conflitto non venga preventivamente rimossa tra le parti, tutta la documentazione relativa al rapporto controverso, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del Regolamento ACF".
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