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Bollette elettriche: dal 1 Marzo conguagli per massimo due anni
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Articolo di Rita Sabelli
2 marzo 2018 11:00
 
Dal 1 Marzo 2018 il “diritto al corrispettivo”sulle bollette elettriche si prescrive in due anni. I venditori di energia elettrica quindi non possono più fatturare conguagli per periodi superiori. Per le bollette del gas e dell’acqua la stessa novità scatterà -rispettivamente- dal 2019 e dal 2020.
Questa in grandi linee la novità introdotta dall’ultima Legge di Bilancio a cui l’Autorità garante ARERA ha dato una prima attuazione -proprio per il settore elettrico- con una delibera di Febbraio (1).
Vediamo tutti i dettagli della nuova regola.

Per prima cosa va detto che la novità in sé e quindi lo scopo dell’intervento normativo è una protezione dalle cosiddette “maxibollette” per determinate categorie di utenti -domestici e piccole imprese- e riguarda fatturazioni ANOMALE derivanti da irregolarità (ritardi di fatturazione) oppure da conguagli legati a rettifiche o mancate letture dei contatori.
In condizioni normali le fatturazioni nel settore elettrico del cliente domestico sono bimestrali con conguagli almeno annuali effettuati sulla base di letture effettive o di autoletture.

Chiara questa premessa, la nuova prescrizione di due anni -al posto di quella dei precedenti cinque- decorre dal termine entro cui le fatture devono essere emesse, ovvero:
- per i clienti del mercato vincolato, entro 45 giorni dall’ultimo giorno di consumo fatturato;
- per i clienti del mercato libero da quello indicato sul contratto o, in mancanza, quello suddetto.

Lo stesso termine, 45 giorni, viene fatto valere per i conguagli per rettifica, a partire da quando il dato viene reso disponibile dal distributore locale.

Se viene rilevata una irregolarità -va precisato- occorre tempestivamente contestare perché il mancato rispetto del termine di prescrizione -questo in generale- deve essere rilevato espressamente non avendo nessuna conseguenza “automatica”.
Quindi, ricevendo nei prossimi mesi una fattura elettrica che abbraccia un periodo di tempo superiore a due anni l’utente dovrà subito contestarla con una raccomandata a/r o una pec rilevando il decorso del nuovo termine di prescrizione previsto dalla legge e chiedendo uno storno parziale o una rifatturazione.

La procedura di contestazione, per l’ambito “energia elettrica”,  prevede poi l’obbligo di tentare una conciliazione presso l’Autorità garante ARERA seguita -eventualmente- da una causa presso il giudice di pace.
(QUI informazioni sulle conciliazioni con le istruzioni per chiedere eventualmente il supporto dell’ADUC)

Per quanto riguarda il pagamento la questione si complica. In linea di massima il consiglio è pagare e chiedere poi il rimborso nella contestazione e nei passaggi successivi già detti.

La legge ha tuttavia precisato che l’utente dopo aver inviato la contestazione/reclamo può sospendere il pagamento SE il proprio venditore risulta sottoposto ad un procedimento dell’AGCM (autorità garante della concorrenza e del mercato) per accertamento di violazioni del Codice del Consumo relative alle modalità di fatturazione o conguaglio o rilevazione dei consumi. Anche il rimborso delle cifre eventualmente comunque pagate potrà avvenire solo a conclusione del procedimento con accertamento di una violazione.
A tal fine il venditore deve comunicare agli utenti, con la fattura o almeno 10 giorni prima della scadenza della stessa, l’eventuale avvio di un procedimento di accertamento a proprio carico informandoli dei loro diritti inerenti la sospensione del pagamento.

Tutto ciò, dal tono incerto e farraginoso, non cambia le regole del gioco relativamente alla procedura “standard” da seguire dopo la contestazione -conciliazione al Garante ed eventuale causa-, trattandosi di tutele che non possono essere tolte all’utente/consumatore.

Nulla impedisce quindi al consumatore di fruire di ambedue le strade, considerando che la seconda, prevista dalla legge in senso “eccezionale”, costituisce a nostro avviso una possibilità data in più.

(1) Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) articoli 1 commi 4/5/6/7 e Delibera ARERA n.97/2018 del 22/2/2018
 
 
 
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