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Pace fiscale - Rottamazione ter cartelle esattoriali - Decreto Legge 119/2018
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Articolo di Antonella Pedone
29 ottobre 2018 11:29
 

 
Aggiornamenti:
- Tutte le scadenze di pagamento al 31 Luglio 2019 sono state prorogate al 30 Novembre 2019 dal Dl 124/2019:
- Il Dl 34/2019 convertito nella legge 58/2019 aveva riaperto i termini di presentazione delle domande al 31 Luglio 2019 con comunicazione degli importi e delle scadenze da parte dell’Agenzia delle entrate entro il 31 Ottobre 2019 e pagamenti possibili in due modalità:
- in un’unica soluzione entro il 30/11/2019;
- in diciassette rate consecutive, la prima al 30/11/2019 e le restanti scadenti al 28/2, 31/5, 31/7 e 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Pace fiscale - Rottamazione ter cartelle esattoriali: escluse sanzioni e interessi - pagamenti rateizzati a decorrere da luglio 2019 
Il 24 ottobre 2018 è entrato in vigore il tanto atteso Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Decreto sulla "pace fiscale") che prevede la possibilità di definizione agevolata dei debiti pendenti con l’Agenzia della riscossione.
Le condizioni sono molto simili alla precedente rottamazione, in quanto è prevista l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora, a fronte di un pagamento in unica soluzione o a rate.

Debiti ammessi
Benefici
Tempi di pagamento
Presentazione della domanda
Effetti della domanda
Rateizzazioni in corso
Giudizi pendenti
Mancato pagamento delle rate
Accesso per debitori della "rottamazione bis"
Riferimenti normativi e link utili

Debiti ammessi
I debiti per i quali si può chiedere la definizione agevolata sono quelli contenuti in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Sono invece esclusi dalla definizione agevolata:
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la definizione agevolata consentirà di escludere solamente gli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Benefici
Come per la vecchia rottamazione, i debiti potranno essere estinti pagando solamente:
- il capitale;
- gli interessi diversi da quelli di mora;
- l'aggio;
- le spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Saranno quindi eliminate le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando solamente le somme.

Tempi di pagamento
Il pagamento può essere effettuato in due modalità a scelta del contribuente:
- in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 30 Novembre 2019;
- in massimo diciotto rate consecutive dove la prima e la seconda, di importo pari al 10% del totale dovuto, scadono il 31/7/2019 30/11/2019 e il 30/11/2019; le restanti, di pari ammontare, scadono poi negli anni dal 2020 in poi rispettivamente il 28/2, 31/5, 31/7 e 30/11.

Se si sceglie il pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1 agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.

Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro il 30 Aprile 2019  31 Luglio 2019
, con istruzioni e modulo presenti sul sito dell'Agenzia delle entrate - riscossione

Entro lo stesso termine, è possibile anche integrare la dichiarazione eventualmente già presentata.
A seguito della presentazione della domanda, l'Agente della riscossione comunicherà entro il 30 giugno 2019 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Effetti della domanda
A seguito della presentazione della domanda, relativamente ai carichi definibili:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; 
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- successivamente, il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Rateizzazioni in corso
Come accennato nel precedente paragrafo, le rateizzazioni in corso alla data della domanda di definizione agevolata vengono sospese fino alla scadenza della prima rata o dell'unica rata della definizione agevolata. 

Giudizi pendenti
Il contribuente che chiede di aderire alla definizione agevolata, assume contestualmente l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetti gli stessi ruoli.
I giudizi vengono sospesi dal giudice dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute.
L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Mancato pagamento delle rate
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento della rata, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di recupero.
Inoltre il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Da sapere che costituisce eccezione a quanto sopra (inefficacia della definizione e applicazione di interssi) il ritardo di pagamento delle rate non superiore a 5 giorni.

Accesso per debitori della "rottamazione bis”
Si ricorda che il decreto che ha istituito la rottamazione-ter aveva anche previsto, per chi aveva ottenuto la rottamazione precedente (rottamazione bis ex Dl 148/2017) e non aveva pagato le rate di luglio settembre e ottobre 2018, la regolarizzazione pagando il dovuto entro il 7 Dicembre 2018, con ulteriore dilazione per la parte residua del debito (in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, oppure in un unica soluzione entro il 31/7/2019). Ebbene, la conversione in legge del decreto semplificazione (dl 135) cambia le cose coinvolgendo nella nuova rottamazione ANCHE chi non si fosse regolarizzato entro il 7 Dicembre 2018. Per questi debitori, aderendo alla rottamazione-ter, è possibile la regolarizzazione versando:
- tutto entro il 31/7/2019 30/11/2019 oppure
- in dieci rate consecutive, di pari importo, scadenti il 31/7/2019 30/11/2019, 30/11/19, 28/2/20, 31/5/20, 31/7/20, 30/11/20 degli anni 2020/2021.

Riferimenti normativi e link utili
- Decreto Legge n. 119/2018 convertito nella Legge 136/2018 art.3
- Decreto Legge n.135/2018 convertito nella Legge 12/2019 art.1bis

INFORMAZIONI E MODULISTICA sul sito dell'Agenzia delle entrate
 
 
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