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Seggiolini auto con allarme antiabbandono obbligatori per bambini fino a 4 anni
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Articolo di Rita Sabelli
28 ottobre 2019 11:44
 
Attenzione! Aggiornamento del 30/12/2019: L'obbligo di dotarsi dei seggiolini è scattato il 7/11/2019, data di entrata in vigore del decreto ministeriale regolatore. Tuttavia, per consentire una corretta informazione dell'utenza e l'attuazione da parte dei produttori, il decreto fiscale di fine 2019 (dl 124/2019 convertito nella legge 157/2019) ha sancito che le sanzioni a carico di chi non si regolarizza (da euro 83 a euro 333) NON si applicheranno fino al 6/3/2020. 

La legge 117/2018 è intervenuta sul codice della strada, sull’art.172, introducendo l’obbligo di utilizzare un dispositivo di allarme antiabbandono sui seggiolini per i bambini trasportati in auto. L’obbligo riguarda i conducenti di veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 (tutti quelli destinati al trasporto di persone) immatricolati in Italia -o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia- che trasportano bambini di età inferiore a 4 anni.

I dispositivi devono possedere determinate caratteristiche fissate da un decreto ministeriale giunto (in ritardo) in Ottobre, sia in termini tecnico-costruttivi, sia in termini di funzionalità (1).

Innanzitutto la conformità alle normative europee in materia di sicurezza del prodotto e alle prescrizioni che riguardano la compatibilità elettromagnetica, la marcatura CE, la dotazione di sistemi elettronici intelligenti e di sensori, la segnalazione dei livelli di carica rimanente (se a batteria), tutte caratteristiche che devono essere “certificate” dai produttori tramite rilascio di una dichiarazione di conformità redatta su modello allegato al decreto.

Riguardo alla funzionalità, che essenzialmente consiste nella segnalazione dell’abbandono del bambino mediante segnali al conducente, il dispositivo:
- deve attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;
- deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento della propria attivazione;
- in caso di allarme, deve attirare SUBITO l’attenzione del conducente attraverso segnali visivi, acustici o aptici (del tatto), percepibili dentro o fuori dall’auto;
- deve poter attivare un sistema di comunicazione automatica per l’invio, tramite reti mobili senza fili, di messaggi o chiamate ad almeno TRE diversi numeri di telefono.

Le tipologie che i conducenti possono scegliere sono tre:
- integrato all’origine nel sistema di ritenuta (quindi facente parte di un seggiolino nuovo);
- dotazione di base od optional del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione (quindi fornito insieme all’auto nuova);
- indipendente sia dal sistema di ritenuta che dal veicolo (un dispositivo da applicare al seggiolino già posseduto).

Per gli acquisti effettuati negli anni 2019 e 2020 saranno anche introdotte delle agevolazioni, sotto forma di contributi di 30 euro per ogni acquisto, con fondi dedicati di 15,1 milioni di euro per il 2019 e di 1 milione di euro per il 2020. Per la loro fruizione si attende un decreto attuativo (2).

Due parole infine sull’entrata in vigore dell’obbligo. La Legge 117/2018 aveva previsto che l'obbligo dovesse attivarsi decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo -che doveva arrivare nel Dicembre 2018- ed aveva anche indicato come termine ultimo il 1 Luglio 2019. Ma il decreto è arrivato in ritardo, ben oltre Luglio 2019, e quindi ad oggi sorgono dubbi sull'applicabilità del differimento di 120 giorni alla sua data di entrata in vigore, il 7/11/2019, che porterebbe al 6 marzo 2020.  Ma in effetti il 7/11/2019 sarebbe un termine inadeguato, troppo vicino per consentire la produzione e l'immissione sul mercato dei dispositivi conformi. Gli stessi dubbi, di conseguenza, sull'applicabilità delle sanzioni (variabili da € 83 a € 333 con decurtazione di 5 punti dalla patente). Anche il Consiglio di Stato, con parere del 26/9/2019, è intervenuto su questo punto rilevando le criticità delle tempistiche e invitando il legislatore a spostare il termine ultimo di applicazione.
Solo questioni formali e burocratiche? Forse, ma noi ci auguriamo che l'invito venga accolto e che sia fatta chiarezza. 

Consigliamo pertanto agli interessati, considerando anche che sul mercato già esistono dei dispositivi di allarme, di muoversi il prima possibile ma con cautela, in particolare a scegliere con attenzione verificando la documentazione allegata al prodotto e la dichiarazione di conformità, che deve riferirsi al Dm 122 del 2/10/2019, secondo il modello contenuto nel decreto stesso all’allegato B.

(1) Decreto Min.infrastrutture e trasporti 2/10/2019 in vigore dal 7/11/2019
(2) Legge 145/2018 art.1 comma 296 (fondi per gli incentivi) e Dl 124/2019 art.52 
Altre norme utili:
- Circolare del 6/11/2019 del Ministero trasporti  sull'entrata in vigore 
- Dl 124/2019 convertito nella Legge 157/2019 art.52 sull'applicazione delle sanzioni
 
 
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