Interpellato dal Prefetto di Firenze, il Ministero dei Trasporti da' ragione all'Aduc sulla vicenda autovelox: a prescindere dalla classificazione che il Comune fa delle strade cittadine, il Prefetto puo' autorizzare gli autovelox fissi
solo se le strade hanno tutte le caratteristiche di strade a scorrimento veloce, aggiungendo addirittura che
“la presenza delle caratteristiche non e' condizione sufficiente per adottare il provvedimento di autorizzazione”.
La lettura che la Prefettura di Firenze da' del parere del Ministero nel suo comunicato stampa di “vittoria” e' parziale – come se il redattore si fosse fermato al terzo paragrafo senza arrivare in fondo al documento. E annuncia nello stesso comunicato che in conseguenza della loro presunta ragione rigetteranno i ricorsi pendenti davanti al Prefetto.
Invitiamo la Prefettura a rileggere con piu' attenzione la nota del Ministero, che da' ragione agli utenti, perche' una raffica di rigetti rischierebbe di dar vita ad altrettanti ricorsi al Giudice di Pace, con un notevole incremento del loro carico di lavoro. Quando invece basterebbe l'applicazione letterale della legge, la corretta interpretazione della nota ministeriale e – ancor piu' autorevole – la chiarissima sentenza della Corte di cassazione n. 3701/2011 per accogliere i ricorsi ed evitare una nuova ondata di contenziosi e ulteriori spese per i cittadini.
Questo, in sintesi il parere del Ministero:
Il Comune di Firenze e' libero di classificare le strade come meglio ritiene: “la nota del Comune di Firenze ... con la quale è stata operata la classificazione funzionale di alcune infrastrutture viarie (viale Lavagnini, viale Matteotti, viale Gramsci, viale Etruria, viale XI Agosto) risulta conforme alle vigenti disposizioni in materia".
E puo' anche classificarle diversamente da quanto previsto dal piano urbano del traffico che e' uno strumento di pianificazione, da considerarsi come “obiettivo da raggiungere” per le strade esistenti. Quindi se una strada ha le caratteristiche sostanziali (tecniche, fisiche, geometriche ecc. ecc.) di una strada a scorrimento, poco importa che il piano non sia aggiornato.
In questa operazione di classificazione, la Prefettura non ha alcun ruolo: “Inoltre il riconoscimento delle caratteristiche tecniche-funzionali di una strada non sembra alla scrivente richiedere necessariamente l'intervento dell'autorita' politica di governo locale, essendo essenzialmente una attivita' tecnico-amministrativa”.
Quanto all'attivita' nella quale la Prefettura ha si' un ruolo, e cioe' l'autorizzazione all'apposizione di autovelox fissi, il Ministero specifica che la Prefettura non e' assolutamente vincolata alla classificazione fatta dal Comune, ma ovviamente potra' autorizzare gli autovelox solo se le strade abbiano le caratteristiche richieste dal codice della strada:
“Infatti, mentre e' scontato che per poter autorizzare il rilevamento a distanza devono essere presenti le caratteristiche tipiche delle strade di cui all'art. 2 comma 2 lettere Ce D del CdS, la presenza delle caratteristiche non e' condizione sufficiente per adottare il provvedimento di autorizzazione”.
E' scontato che il Prefetto puo' autorizzare gli autovelox fissi solo per le strade che hanno le caratteristiche minime di previste dal Codice della Strada (art. 2, comma 2 lettera D). Il Ministero da' dunque ragione all'Aduc che da mesi invita i cittadini a ricorrere perche'
viale Etruria, Gramsci, Matteotti, Lavagnini e viale Etruria sono strade che non possiedono le caratteristiche minime previste dal Codice della Strada (art. 2, comma 2 lettera D), su tali strade non possono essere installati autovelox automatici (senza la presenza di un agente accertatore), quindi
i decreti prefettizi che autorizzano l'uso di autovelox su strade urbane prive delle caratteristiche minime di scorrimento sono illegittimi.
Qui un'altra nostra nota in merito
Qui il comunicato della Prefettura di Firenze
Qui il parere del ministero
Qui tutta la vicenda Autovelox Firenze