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NUOVA VITTORIA IN MATERIA DI MULTIPROPRIETA'. IL TRIBUNALE DI SIENA ANNULLA IL CONTRATTO PER DOLO CONCLUSO CON ANTHEA SRL. L'ELENCO DELLE SENTENZE
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Comunicato 
14 giugno 2006 0:00
 

Firenze, 14 giugno 2006. Il Tribunale di Siena, Dott.ssa Serrao, sezione distaccata di Poggibonsi, in accoglimento delle tesi del consumatore, con sentenza del 14 aprile 2006, ha annullato il contratto di un utente, sottoscritto con Anthea s.r.l, (societa' fantasma di vendita di multiproprieta' del circuito Castillo Beach Club), ritenendolo viziato per dolo e malafede contrattuale (art.1439 c.c.). Il Giudice ha confermato in via definitiva quanto gia' espresso in via provvisoria con provvedimento d'urgenza (art. 700 c.p.c.: clicca qui).
La vicenda riguarda quei consumatori che avevano ricevuto una telefonata da un operatore Anthea: "Hai vinto un viaggio! Recati a prenderlo nell'albergo X " e che invece di un regalo venivano raggirati tanto da sottoscrivere contratti di acquisto di multiproprieta' e di relativo finanziamento. Tornati a casa la sera, questi consumatori avevano letto attentamente quanto sottoscritto all'incontro e, intenzionati all'immediato recesso, il giorno successivo accoglievano con questo intento l'incaricato Anthea. Ma il raggiro continuava! : "Ma cosa vi hanno fatto firmare ieri? Beh, comunque ormai e' tardi: il recesso costa 3350 euro, vi conviene lasciar perdere e rivendere il prossimo anno".
Si erano quindi rivolti all'Aduc ed avevano intrapreso, con un loro legale col sussidio dell'avv. Claudia Moretti. La causa, oggi definita con sentenza, aveva ottenuto una prima vittoria nella sospensione cautelare di tutti i contratti conclusi (anche quello di finanziamento), ed una seconda alla transazione con la finanziaria Finemiro Leasing s.p.a., che riconobbe agli stessi il rimborso integrale delle rate pagate e l'annullamento del contratto di finanziamento.
Oggi il giudice ha riconosciuto con sentenza definitiva la truffa di chi vendeva fischi per fiaschi. Il giudice ha anche precisato che il contratto, oltre che annullabile per dolo, doveva ritenersi risolto a tutti gli effetti perche' il diritto di recesso era stato correttamente esercitato nei tre mesi dalla sua conclusione. Infatti, la legge sulle multiproprieta' (oggi inclusa nel codice al consumo) consente all'acquirente di recedere entro tre mesi solo se il contratto non contiene tutti gli elementi essenziali previsti dalla legge.
A questo punto, siccome sappiamo che non si tratta di casi isolati, chiediamo a tutti coloro, parti processuali, loro avvocati, e perche' no giudici, che hanno cause in corso sulle stesse vicende, di segnalarci i dispositivi e inviarci per esteso le sentenze o dei provvedimenti in corso di causa, affinche' tutti i consumatori possano avvalersene reciprocamente in tutti i Tribunali italiani.
Alla debolezza del consumatore come acquirente a cui tenta di porre rimedio la legge, corrisponde purtroppo anche una debolezza processuale, dovuta al fatto che non tutte le pronunce favorevoli sono reperibili o pubblicate dalla stampa.
Per questo abbiamo pubblicato sul nostro sito un archivio delle sentenze in nostro possesso: clicca qui
 
 
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