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Prima rata TASI del 16 Giugno 2014: chi paga e chi no
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Comunicato di Rita Sabelli
11 giugno 2014 11:23
 
 Il prossimo Lunedi 16 Giugno scadono diversi adempimenti fiscali, compreso il pagamento delle prime rate Imu e Tasi.
Se la questione “Imu” e' ormai standardizzata (si paga l'acconto sulla base delle aliquote del 2013 solo sulle seconde case perché le case di abitazione principale sono esenti), per quanto riguarda la Tasi, istituita da quest'anno a copertura dei servizi comunali indivisibili e a carico anche dei proprietari di “prime case”, il discorso è ben più complesso.
Fino a ieri, infatti, non era certo se la prima rata slittasse o meno nè a quando, per i Comuni che non hanno deliberato le aliquote per il 2014 con pubblicazione delle stesse sul sito del Ministero delle Finanze entro il 31/5/2014 (1).

Ebbene, ieri e' entrato in vigore il cosiddetto “decreto ponte” (2) che chiarisce diversi punti prevedendo, per il solo 2014:
- si paga la prima rata TASI al 16/6/2014 solo se le delibere comunali che ne fissano aliquote e riduzioni risultano pubblicate entro il 31/5/2014 sul sito del Ministero dell'Economia e delle finanze.
- se le delibere non risultano pubblicate la prima rata slitta, per tutte le categorie di immobili, al 16/10/2014 a patto che la pubblicazione sullo stesso sito avvenga comunque entro il 18/9/2014.
- se le delibere non risulteranno pubblicate nemmeno entro il 18/9/2014 la TASI slitterà ulteriormente al 16/12/2014, in rata unica, con applicazione dell'aliquota base di legge dell'1 per mille sempre nel rispetto del tetto di legge (Tasi piu' Imu non devono superare l'Imu massima statale fissata per il 2013 per ciascuna categoria di immobili).
- nel caso suddetto (scadenza unica al 16/12/2014 per mancanza di delibera comunale) l'eventuale occupante dell'immobile diverso dal proprietario (inquilino) contribuisce al pagamento della TASI per il 10%. Il resto lo paga il proprietario.
- non arriveranno a casa moduli di pagamento precompilati; il calcolo e la compilazione del modulo (F24 o bollettino postale) sono a carico del contribuente.

Si ricorda che le delibere possono prevedere per la Tasi scadenze al 16/6 (acconto) e al 16/12 (saldo), e che il calcolo avviene applicando l'aliquota deliberata sull'imponibile utilizzato per l'Imu (valore catastale moltiplicato per alcuni coefficienti di rivalutazione), poi sottraendo le detrazioni eventualmente previste in delibera. Per ottenere l'acconto il risultato va diviso a metà e pagato con le modalità decise dal comune (sempre possibile l'uso del bollettino postale o del modello F24, facoltativo il pagamento telematico).

Ma quali sono i Comuni in regola con la pubblicazione delle delibere? Per quanto ci risulta pochi, una piccola percentuale rispetto al totale. Tra i capoluoghi di Regione mancano all'appello Campobasso, Catanzaro, Firenze, L'Aquila, Milano, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Trieste. Hanno invece provveduto Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Napoli, Torino, Trento, Venezia.

La fonte di informazione per tutti e' il sito del Ministero dell'economia e delle finanze, quindi, nonché l'ufficio tributi del proprio comune.

Per ogni approfondimento sulle regole generali di TASI e IMU si veda la scheda
La nuova IUC (imposta unica comunale) comprendente IMU, TARI e TASI: una guida

(1) Nostro precedente articolo sull'argomento
(2) Dl 88/2014 il cui contenuto sara' ripreso dalla prossima conversione in Legge del Dl 66/2014
 
 
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