La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 12090 del 6 maggio 2024, ha ribadito che qualora venga stipulato dapprima un preliminare e poi un contratto definitivo e quest'ultimo non sia conforme al preliminare ma contenga pattuizioni diverse, in ogni caso l'unica fonte di obbligazioni rimane il definitivo. Il contratto preliminare infatti determina solamente l’obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo. La disciplina di quest’ultimo, in merito alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l’unica regolamentazione del rapporto da esse voluta.
CHI PAGA ADUC l’associazione non percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici (anche il 5 per mille)
La sua forza economica sono iscrizioni e contributi donati da chi la ritiene utile DONA ORA