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Acquisto immobile. Difformità tra preliminare e definitivo: conta il secondo
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Articolo di Smeralda Cappetti
6 giugno 2024 11:45
 

 La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 12090 del 6 maggio 2024, ha ribadito che qualora venga stipulato dapprima un preliminare e poi un contratto definitivo e quest'ultimo non sia conforme al preliminare ma contenga pattuizioni diverse, in ogni caso l'unica fonte di obbligazioni rimane il definitivo. Il contratto preliminare infatti determina solamente l’obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo. La disciplina di quest’ultimo, in merito alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l’unica regolamentazione del rapporto da esse voluta.


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