testata ADUC
Il Condominio. Prova scritta nel ricorso per decreto ingiuntivo, quale è?
Scarica e stampa il PDF
Articolo di Laura Cecchini
21 aprile 2021 12:53
 
In tema di recupero coattivo di somme, lo strumento più utilizzato è il decreto ingiuntivo, quale procedimento speciale sommario che trova la sua disciplina agli artt. 633 e ss. Cod. Proc. Civ.
La esigenza che risponde alla previsione di tale procedura semplificata è quella di agevolare la emissione di un titolo in favore di coloro che vantano un credito cosiddetto certo, liquido ed esigibile.
In aderenza alla ratio della normativa richiamata, il decreto ingiuntivo viene emesso dal Giudice qualora sia data prova scritta idonea del credito che si vuole fa valere.
Ed è proprio la nozione ed interpretazione di prova scritta che interessa il presente approfondimento sia per quanto attiene ai crediti afferenti il pagamento di somme in linea generale che con specifico riferimento al condominio ed al recupero dei correlati e connessi oneri.

E' indubbio che appare fondamentale avere contezza di quale è la prova scritta idonea da produrre a sostegno della intrapresa azione monitoria di recupero che legittima l'emissione del decreto e consente di avviare una valida procedura di esecuzione nei confronti del debitore.

Prova scritta ex art. 634 Cod. Proc. Civ.
Per un inquadramento esaustivo della questione in esame preme evidenziare, quale presupposto imprescindibile, che l'azione monitoria configura un procedimento speciale sommario motivo per cui la prova scritta ritenuta idonea per la sua emanazione è più flebile, nell'accezione di mezzo istruttorio, rispetto a quella che deve essere posta a fondamento di un'azione all'interno di un giudizio di cognizione ordinario.
In proposito appare utile rilevare che, ad esempio, la produzione di una fattura è elemento atto a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, seppur di formazione e provenienza unilaterale, come riconosciuto dalla Giurisprudenza (Trib. Roma n. 13691/2017), fermo restando che, nel caso di contestazione, nel successivo eventuale giudizio di merito e opposizione, saranno necessari ulteriori riscontri oggettivi quali la bolla di consegna, la richiesta e sottoscrizione di ordine e/o il conferimento di incarico se trattasi di prestazione d'opera o professionale.
Parimenti, assurge a prova scritta idonea la cambiale come il riconoscimento di debito riportato in una scrittura privata o dichiarazione unilaterale, ovvero ogni documento da cui si possa desumere l'esistenza del diritto di credito vantato e promosso con l'azione monitoria.
Al contempo, è confacente precisare come, ad oggi, anche una mail o un SMS dal cui contenuto si possa dedurre l'esistenza di un credito configurano prova idonea ad ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo.

Ad avallo, la Suprema Corte di Cassazione (Ord. n.19155/2019) ha confermato che < il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) o lo "short message service" ("SMS") costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime>.
E' chiaro come, pertanto, l'elenco illustrato all'art. 634 Cod. Proc. Civ. sia puramente indicativo anche in considerazione della attualizzazione degli elementi di prova come le mail e sms.

Condominio, azione di recupero e prova scritta
L'importanza della puntualità dei versamenti inerenti le quote è palese in quanto investe l'amministrazione e contabilità stessa del condominio e, per l'effetto la sua corretta funzionalità, sia per poter provvedere a sostenere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché dei servizi attivi ma, anche, per evitare azioni di recupero ad opera di terzi fornitori.
Per garantire una giusta e retta gestione del codominio, la Novella del 2012 ha introdotto, all'art. 1129 comma IX Cod. Civ, l'obbligo per amministratore di procedere al recupero delle quote non versate dai condomini entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui sono maturate, salvo che sia stato dispensato dall'assemblea.

Nell'ipotesi in cui l'amministratore del condominio verifichi la sussistenza di una morosità nel versamento delle quote condominiali di spettanza di ciascun condominio, di natura ordinaria come straordinaria, è consuetudine procedere all'invio di una lettera di diffida ad effettuare il pagamento dovuto, con indicazione della somma unitamente ad un termine per ottemperare insieme alla allegazione dell'estratto conto condominiale da cui è possibile evincere la causale e/o il titolo del debito.
Che cosa accade se la meglio nota e più comune lettera di sollecito pagamento resta inevasa?
Sul punto, il disposto codificato all'art. 63 disp. att. Cod. Civ. è limpido nell'enunciare il principio per cui presupposto necessario e sufficiente affinché possa ritenersi legittima l'azione di recupero a firma dell'amministratore, promossa ed avanzata mediante deposito di decreto ingiuntivo, è l'intervenuta approvazione della spesa da parte della assemblea.

In ambito condominiale la prova scritta idonea ad avallare la emissione di un decreto ingiuntivo è rappresentata dall'approvazione (i) del bilancio e/o (ii) della delibera ove la spesa è individuata.
Ne deriva che, in concreto, la prova scritta per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo è il medesimo verbale di assemblea condominiale contenente l'indicazione delle spese occorrenti per la conservazione o l'uso delle parti comuni, oppure, parimenti, la delibera di approvazione del "preventivo" di spese straordinarie, pur in assenza dello stato di ripartizione delle medesime, necessario al solo fine di ottenere la clausola di provvisoria esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art. 63 disp. att. Cod. Civ. (Cass. Civ. n.15017/2000; Cass. Civ. n.10621/2017).
In ultimo e per compiutezza, è conveniente rammentare che, in ordine alle spese straordinarie, la correlata delibera, per poter sostenere la emissione di un decreto ingiuntivo, dovrà prevedere e riportare nel relativo verbale: (i) l'approvazione della spesa (ii) l'individuazione opera e costi oltre (iii) al rispetto delle maggioranze richieste per la validità della delibera stessa.

(da Condominioweb.com)
 
 
CHI PAGA ADUC
l’associazione non percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici (anche il 5 per mille)
La sua forza sono iscrizioni e contributi donati da chi la ritiene utile

DONA ORA
 
 
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS