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Condominio - innovazioni
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Lettera 
1 dicembre 2009 0:00
 
Nell'ultima assemblea condominiale e' stata messa a ratifica una spesa per dei lavori non preventivati, infatti extra-preventivo, che venivano inseriti nel lavoro obbligatorio per la mia zona di allacciamento alle fognature comunali e per il quale era stata fatta una corretta deliberazione condominiale a fronte di tre preventivi. Questi lavori non erano stati inseriti quale voce dell'OdG, ma inseriti nell'approvazione del bilancio consuntivo dei lavori. Sono stato l'unico condomino dissenziente a tali spese essendo molte onerose e non collegate all'intervento di allacciamento alle fognature. Entro un mese dalla deliberazione ho inviato un fax all'amministratore avvalendomi dell'applicazione dell'art. 1121 del C.C. non volendo pagare la mia quota di questi lavori non deliberati,ma ugualmente l'amministratore mi ha chiesto il versamento della mia quota; ho risposto con una raccomandata ar riesprimendo le mie ragioni e l'amministratore mi ha nuovamente richiesto la mia quota. Per ignoranza presumo di aver sbagliato non attivandomi con un'impugnazione al giudice ordinario, ma sarebbe stata un causa onerosa e non so' se il gioco avesse valso la candela. Ho nel frattempo versato una quota a copertura della mia quota parte relativa al disavanzo tra bilancio preventivo e consuntivo del lavoro di allacciamento, il che mi dovrebbe coprire per un'eventuale ingiunzione di pagamento. Chiedo di sapere se, ormai trascorsi i 30 gg. di legge, posso pareggiare il conto richiesto dall'amministratore ed successivamente richiedere al condominio il rimborso tramite il Giudice di Pace in applicazione del succitato art. 1121 C.C. o vi e' qualche altra strada?
Rimango in attesa di un Vs. consiglio.
Cordiali saluti
Paolo, da Pisa

Risposta:
per quello che ci dice avrebbe dovuto impugnare la deliberazione assembleare per poter contestare quanto deciso. Le conviene rivolgersi ad un legale che carte alla mano potrebbe consigliarla in merito ad eventuali profili di nullità delle decisioni del condominio. Solo in questo caso, infatti, non è necessario tenere conto del termine dei 30 gg. per l'impugnazione.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: http://sosonline.aduc.it/info/gallucci.php
 
 
 
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