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Condominio - lavori straordinari non preventivati
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Lettera 
1 dicembre 2009 0:00
 
Buongiorno, nel nostro condominio stiamo effettuando lavori straordinari per il rifacimento dei poggioli. Da capitolato i lavori interessano il rifacimento delle ringhiere, del frontalino dei poggioli e della pavimentazione degli stessi.
Questi lavori si sono resi necessari per evidenti deterioramenti delle ringhiere e della struttura di cemento dei poggioli che quest'estate avevano già avuto un primo intervento di rimozione delle parti di intonaco e cemento pericolanti.
Dopo un paio di mesi da inizio lavori la ditta è venuta fuori con una perizia fatta da un geometra di loro fiducia in cui si asserisce che necessitano lavori extra a quanto preventivato in quanto la parte in ferro della struttura dei poggioli risulta deteriorata al punto da richiederne la sostituzione o potenziamento.
A questo le mie domande sono le seguenti.
La struttura in ferro era già ampiamente a vista prima dei lavori sia a causa del deterioramento che della messa in sicurezza. Come può essere possibile che la ditta non si sia accorta prima del problema? Incompetenza?
I lavori stanno comunque continuando in attesa dell'assemblea di lunedì 30/11 dove verrà discusso questo problema. Ha senso o è meglio bloccarli per decidere come operare al meglio?
Il fatto che senza nessuna richiesta da parte del condominio sia stata fare una perizia da un perito di parte è corretto?
Si può accusare la ditta di negligenza nell'affrontare i lavori? Chiedo questo perchè non esiste nel capitolato alcuna voce riguardante la possibilità che si possano dover affrontare lavori extra e i poggioli sono già stati scarnificati da un mese e non mi spiego questo ritardo nella segnalazione del problema alle strutture.
Come bisogna comportarsi in questi casi, da tenere anche conto che chi sta facendo i lavori è parente dell'amministratore?
Attendo un vostro ritorno, possibilmente prima di lunedì 30 sera in modo che possa avere degli spunti da portare in assemblea.
Grazie come al solito per la vostra preziosa collaborazione
Cordiali Saluti
Cesare, da Savona (SV)

Risposta:
il modo migliore di agire è quello di incaricare un tecnico di fiducia del condominio affinchè lo stesso valuti se quanto detto dalla ditta corrisponde al vero. Per quanto riguarda le variazioni, ad ogni modo, la norma di riferimento è quella contenuta nell'art. 1660 c.c. che le riporto:
Art. 1660 Variazioni necessarie del progetto
Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinate le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.
Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un equa indennità.
Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: http://sosonline.aduc.it/info/gallucci.php
 
 
 
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