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Lavori condominiali
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Lettera 
15 gennaio 2010 0:00
 
Gent.mo Avv. Gallucci,
dal telefono dell'Aduc mi hanno consigliato di rivolgermi a lei per un parere ancor più qualificato.
Nell'appartamento di mia madre devono svolgersi lavori condominiali, il cui capitolato è già stato approvato dal condominio, inerenti lavori di consolidamento statico dell'intero edificio (non causati da nostri comportamenti).
Tali lavori comporteranno la quasi totale distruzione e rifacimento dell'appartamento, che è comunque in cattivo stato di manutenzione (pavimento vecchio e sconnesso, ecc.).
Le chiedo (restando sull'esempio del pavimento, che verrà distrutto, ma la questione riguarda tutto ciò che verrà distrutto o danneggiato) : possiamo chiedere e ottenerne il completo rifacimento interamente a spese condominiali, e in base a quale normativa, oppure dovremo contribuire economicamente al rifacimento a nuovo dato che il pavimento preesistente era malandato? (Esempio : versare la differenza tra il valore presunto del vecchio e il nuovo) Quale norma dirime queste questioni? Noi ci aspetteremmo che tutto ciò che verrà danneggiato sarà rifatto interamente a spese condominiali (non siamo stati noi la causa di questi lavori) e che venga ripristinata la normale preesistente abitabilità. E' corretto?
E come formulare la nostra richiesta in ambito assembleare?
Grazie mille per la cortese attenzione e per l'auspicata risposta.
Massimo

Risposta:
la norma cui fare riferimento in questi casi (salvo un diverso accordo tra le parti o una norma presente nel regolamento di condominio di natura contrattuale) è l'art. 843 c.c. che le riporto:
"Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.
Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.
Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale".
E' naturale che i danni cagionati dal condominio debbano essere dallo stesso risarciti, tuttavia come ha intuito il risarcimento non comprende l'eventuale aumento di valore che si produrrebbe con il rifacimento di alcune parti dell'unita' immobiliare.
La norma cui fare riferimento (anche se non troverà nulla di scritto in quanto è la giurisprudenza ad averla individuata) è l'art. 1223 c.c. che esprime il così detto principio generale della compensatio lucri cum damno
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Ha risposto Alessandro Gallucci: http://sosonline.aduc.it/info/gallucci.php
 
 
 
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